Dopo le 21… chiuso!


E’ tempestiva la notifica telematica effettuata dopo le 21.00 del giorno di scadenza del termine per proporre il ricorso?
Dopo le 21… chiuso!
Secondo Cassazione civile, sez. VI, Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30766, il terzo comma dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994 specifica quando avviene il perfezionamento della notifica via pec stabilendo che: "3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68."
La previsione normativa, (giusta Corte cost. 477/2002), distingue la posizione di chi effettua la notifica e di chi la riceve (Cass., sez., 9 dicembre 2015, n. 24822). Quindi, per il soggetto notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui la richiesta viene accettata dal sistema, generando la "ricevuta di accettazione".
Per il destinatario, invece, essa si perfeziona nel momento in cui la notifica gli viene consegnata nella casella p.e.c., e si genera la "ricevuta di avvenuta consegna". Ciò perchè non ricadano sul soggetto che effettua la notifica ritardi derivanti da meccanismi che egli non governa.
Altra questione è quella di fissare i termini entro i quali la notifica possa essere fatta, nel dibattito sull’interpretazione della disposizione di cui all’art. 147 c.p.c. secondo cui: "Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21" potendosi ben ritenere che mentre l’accesso dell'ufficiale giudiziario tra le 21 e le 7 del mattino interferisce sul diritto al riposo, così non sarebbe per la notifica telematica che perviene alla casella p.e.c. del destinatario.
Ragione la Corte che se la delimitazione temporale dettata dall'art. 147 c.p.c. non si applicasse alle notifiche telematiche, la notifica mediante p.e.c. effettuata tra le 21 e mezzanotte comporterebbe per il destinatario una perdita di tempo utile nella difesa e quindi la necessità di controllare continuamente lo stato delle notifiche anche in orari da destinare al riposo.
La soluzione, come noto, è stata dettata con l'art. 45-bis, comma 2, lett. b), introdotto in sede di conversione nella legge 11 agosto 2014, n. 114 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, che ha aggiunto l'art. 16-septies al testo del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, intitolato "Tempo delle notificazioni" e così recita: "La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".
Il legislatore, quindi, da una parte ha esteso le delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche alle notificazioni telematiche (prima parte); dall’altra trasforma divieto di compiere la notificazione tra le 21 e le 7 del mattino in un meccanismo per cui la notificazione, se viene comunque eseguita, "si considera perfezionata" solo alle 7 del giorno dopo.
Con la conseguenza che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quello stesso giorno, (come sarà testimoniato dalla ricevuta di accettazione della richiesta). Ma se il notificante ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo; la disposizione, lo si deve precisare, non ha distinto tra notificante e destinatario anche a questo fine, disponendo, per esempio, che la notifica si sarebbe considera perfezionata alle 7 del giorno dopo "solo per il destinatario della notifica".
Quindi, è il divisamento della Corte di cassazione, in claris non fit interpretatio, e la giurisdizione non può aggiungere una specificazione del tipo detto, pena lo sconfinamento nell’area della creazione legislativa (Cass. sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886 e Class., sez. terza, 21 settembre 2017, n. 21915.) Si rimane quindi in attesa, sul punto, della decisione delle questioni di legittimità costituzionale già sollevata dalla Corte d'appello di Milano.

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di Avv. Fulvio Ingaglio La Vecchia

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