Doppio regime di iscrizione per la STP


Alla società tra professionisti il DM 34/2013 impone un doppio regime di iscrizione
Doppio regime di iscrizione per la STP
Il regolamento, composto di 12 articoli suddivisi in 4 Capi, disciplina non solo le società tra professionisti, costituite per l'esercizio, appunto, di una o più attività professionali ordinistiche, ma anche le società multidisciplinari, società tra professionisti cioè finalizzate all'esercizio di una o più attività professionali (art. 10, comma 8 della L. 183/2011 e art. 1, comma 1, lett. b) del DM 34/2013).

In primo luogo l'art. 7 del regolamento richiede una prima iscrizione, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini del riscontro delle condizioni di incompatibilità imposte, in una sezione speciale del Registro delle imprese. La specificazione della qualifica di società tra professionisti deve essere indicata nella relativa certificazione.

In secondo luogo, l'art. 8 del regolamento impone l'iscrizione "in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti". Per l'iscrizione della società multidisciplinare, rileva l'attività individuata come "prevalente" nello statuto o nell'atto costitutivo.

L'art. 9 del regolamento delinea il procedimento di iscrizione. La domanda va presentata al consiglio dell' Ordine o del Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra i professionisti. Vanno allegati i seguenti documenti: atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (per la società semplice basta una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società), certificato di iscrizione nel Registro delle imprese e "certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda".

La società professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni del regolamento, viene iscritta nella sezione speciale con l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli "eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni". L'iscrizione, poi, va annotata nella sezione speciale del Registro delle imprese su richiesta del soggetto che ha la rappresentanza della società.

Vanno comunicate all' Ordine o al Collegio, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro: le variazioni delle indicazioni apposte al momento dell'iscrizione sopra citate, le deliberazioni "che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale".

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di dott.ssa Cristina Rigato

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