Droga: niente carcere per la lieve entità


Esclusa la custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 73 V comma DPR n° 309/1990 con la modifica introdotta dalla legge n° 79/14
Droga: niente carcere per la lieve entità
Il V comma dell’art. 73 del DPR n° 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti e di fatti di lieve entità è stato nuovamente modificato. La legge 16 maggio 2014, n. 79 ha convertito con modificazioni il decreto-legge del 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

La legge è attualmente entrata in vigore e si caratterizza per aver ridotto le pene previste dal V comma dell’art. 73 del Testo unico sulle droghe. Questo reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con una multa da euro 1.032 a euro 10.329. Una prima modifica si era avuta già a dicembre, con il D.L. n° 143/2013 che aveva introdotto, per le fattispecie di lieve entità, un reato autonomo. Per cui era stata abbandonata, per i fatti di lieve entità, la ipotesi della previsione di una circostanza attenuante ad effetto speciale.

Infatti la nuova disciplina ha introdotto una norma che, nel suo incipit iniziale, precisa che le condotte di lieve entità sono punite ai sensi del V comma citato "Salvo che il fatto costituisca più grave reato". Questo intervento legislativo già aveva ridotto la sanzione penale, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni. Con questo ulteriore intervento e la ulteriore riduzione della pena per i fatti di lieve entità, vi sono poi delle ulteriori conseguenze anche sul piano procedurale.

Già aver reso autonoma questa fattispecie di reato, determina degli effetti per quanto riguarda il termine di prescrizione, che risulta ridotto, atteso che la prescrizione del reato ordinaria sarà di 6 anni e nel caso di atti interruttivi 7 anni e 6 mesi. In tema, poi, di arresto in flagranza, in ragione della riduzione della pena, non vi è più l’obbligo di procedere in tale senso, rientrando la ipotesi nel caso dell’arresto facoltativo. E in ogni caso, stante il disposto dell’art. 280 c.p.p., non potrà applicarsi la custodia cautelare in carcere per i fatti di lieve entità.

Tale norma prescrive che "La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni".

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di Avv. Vincenzo Guida

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