Droghe leggere: ammessa la revisione della pena


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si esprimono sulla possibilità di ridurre la pena nel caso di sentenza passata in giudicato
Droghe leggere: ammessa la revisione della pena
La Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite del 29 maggio 2014 ha statuito che è possibile, per il condannato per reati di droghe "leggere", chiedere una revisione della pena, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge "Fini-Giovanardi".

In questo modo, tutti coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, con applicazione della precedente normativa dichiarata poi incostituzionale, che equiparava le droghe leggere a quelle pesanti, sotto il profilo sanzionatorio, potranno chiedere una revisione della pena. Il meccanismo cui ricorrere è quello dell'incidente di esecuzione, chiamando il giudice dell'esecuzione a rivedere la pena. Questa decisione, d'altronde, è in linea con quanto stabilito dalla CEDU che, già in passato, aveva sentenziato che non è possibile espiare una condanna basata su una legge successivamente divenuta illegittima.

La pronuncia delle Sezione Unite incide anche sulla questione del sovraffolamento delle carceri. In questo modo, con la concreta possilità di ottenere una riduzione di pena, molti condannati potranno riguadagnare la libertà. La Suprema Corte era stata chiamata a stabilire se "la dichiarazione di illegittimità in una norma penale sostanziale diversa dalla norma incriminatrice comporti una rideterminazione della pena "in executivis" vincendo la preclusione del giudicato". Una questione a cui la Sezioni Unite hanno risposto positivamente, specificando che "il giudice dell’esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all’art. 73, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative".


In sostanza, è stato riconosciuto l’effetto retroattivo sulle condanne definitive del pronunciamento della Corte costituzionale, di modo che, chi si trovi attualmente in carcere in seguito all’applicazione della legge decaduta Fini-Giovanardi, potrà chiedere di rivedere la propria condanna per sopraggiunti ragioni normative.

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di Avv. Vincenzo Guida

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