DURC e rottamazione Equitalia
La presentazione del modello DA1 per debiti INPS non permette l'ottenimento del DURC. Il DURC sarà rilasciato solo a seguito del primo o unipagamento

Il messaggio n. 824 del 24/02/2017 emanato dall’INPS chiarisce la posizione dell’Ente nei confronti della definizione agevolata delle posizioni affidate all’Agente della Riscossione.
Secondo l’Ente la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui viene effettivamente definita ovvero col pagamento integrale delle somme dovute o della prima rata. Pertanto, il contribuente che volesse definire in via agevolata debiti INPS, ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, avrà il DURC negativo fino al versamento delle somme dovute, salvo ovviamente non abbia provveduto a precedenti rateizzazioni. Tale versamento difficilmente potrà avvenire prima del 31 maggio 2017, termine entro il quale l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. In realtà, probabilmente, i pagamenti avverranno col mese di luglio 2017. Il versamento in un’unica soluzione o della prima rata, infatti, è previsto da effettuarsi entro luglio 2017.
L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, infatti, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo tre fasi: la prima di presentazione, entro il 31 marzo 2017, del modello DA1 nel quale il contribuente manifesti la volontà di avvalersi della definizione agevolata. La seconda, entro il 31 maggio 2017, nella quale l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. La terza ed ultima con il pagamento entro luglio 2017 dell’intera somma dovuta o della prima rata. Rammentando che nel succitato decreto si evidenzia, altresì, che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
Secondo l’Ente la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui viene effettivamente definita ovvero col pagamento integrale delle somme dovute o della prima rata. Pertanto, il contribuente che volesse definire in via agevolata debiti INPS, ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, avrà il DURC negativo fino al versamento delle somme dovute, salvo ovviamente non abbia provveduto a precedenti rateizzazioni. Tale versamento difficilmente potrà avvenire prima del 31 maggio 2017, termine entro il quale l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. In realtà, probabilmente, i pagamenti avverranno col mese di luglio 2017. Il versamento in un’unica soluzione o della prima rata, infatti, è previsto da effettuarsi entro luglio 2017.
L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, infatti, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo tre fasi: la prima di presentazione, entro il 31 marzo 2017, del modello DA1 nel quale il contribuente manifesti la volontà di avvalersi della definizione agevolata. La seconda, entro il 31 maggio 2017, nella quale l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. La terza ed ultima con il pagamento entro luglio 2017 dell’intera somma dovuta o della prima rata. Rammentando che nel succitato decreto si evidenzia, altresì, che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
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