DVR e DUVRI: stessi scopi, obiettivi diversi
La sicurezza nei luoghi di lavoro
Quando si parla di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si fa riferimento al D.lgs. n. 81 del 09/04/2008, denominato in gergo Testo Unico.
Quest'oggi, tratteremo una realtà documentale interessante la stragrande maggioranza della concretezza lavorativa, ovvero:
• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (d'ora in poi denominato DVR);
• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (in seguito indicato DUVRI).
Scopi
Fondamentalmente entrambi i documenti individuano e valutano tutti i rischi presenti all'interno di una realtà lavorativa, in modo tale da individuare misure dette di prevenzione e protezione, aventi la finalità di tutela del lavoratore operante.
Quando bisogna redigerli?
TITOLO I - Artt. 17 e 28 - DVR
Il datore di lavoro (di un'impresa, di uno studio, di una attività commerciale, etc.) ha l'obbligo di redigere il DVR qualora vi sia la presenza di almeno un (1) lavoratore, ovvero una persona che svolge un’attività lavorativa con o senza retribuzione (rientrano in tale definizione il socio lavoratore di cooperativa o di società e l'associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 Cod. Civile; sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e collaboratori famigliari).
TITOLO I - Art. 26 - DUVRI
Nel caso di lavorazioni comprendenti la partecipazione (e quindi l'interferenza) di due (2) o più imprese (lavoratori autonomi compresi), la stazione committente (commissionario, impresa appaltatrice, etc.) ha l'obbligo di redigere un documento unico attestante i rischi concernenti le attività di interferenza, definito con l'acronimo di DUVRI.
Tale elaborato, dovrà essere allegato al contratto d'appalto qualora la stazione appaltante sia già presente, parimenti, dovrà essere elaborato nel caso in cui subentri in futuro.
I cantieri temporanei e mobili, beneficiano di un discorso a sé stante. Nella stragrande maggioranza delle ipotesi lavorative, verrà indicato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (di cui parleremo in un altro articolo) come documento indicante i rischi ed i pericoli inerenti le attività edili (che siano causa d'interferenza o meno).
Ciò, però, non toglie che potrebbero verificarsi determinate circostanze in cui sia obbligatorio redigere, oltre al PSC, anche il DUVRI. Questo perché? La risposta è semplice quanto il quesito: <<All'interno delle aree cantieristiche, potrebbe svolgersi attività di nature NON edile>>.
Ho adempiuto ai miei obblighi dal momento in cui ho redatto tale documentazione?
Egregi lettori ed egregie lettrici, la risposta è: DIPENDE!
Bisogna ricordare che, oltre ad essere un obbligo normativo, la redazione di codesti elaborati, non è altro che un'arma di difesa personale avente il fine di TUTELARE salute e sicurezza di lavoratori e terze persone. Premesso quanto appena esplicato, la risposta può mutare:
• SI se i documenti sono stati elaborati con perizia, correttezza e trasparenza;
• NO nel caso in cui una valutazione sia fisicamente presente, ma fondamentalmente è errata e/o povera di contenuti.
Ipotizzando di aver redatto un documento normativamente impeccabile, bisogna rammentare che stiamo parlando di documenti DINAMICI. Ciò significa che, tale documentazione, potrebbe subire o subirà delle modifiche (anche radicali) in base all'evoluzione degli organici aziendali, delle mansioni e/o delle fasi lavorative svolte all'interno dell'azienda oltre che delle attrezzature e dei luoghi di lavoro utilizzati.
Quando non bisogna redigere il DVR?
Se in azienda non dovessero essere presenti lavoratori subordinati (vedi la definizione nel paragrafo 3) o quantomeno l'impresa/attività commerciale/studio/etc. dovesse rientrare nella definizione di impresa familiare e lavoratori autonomi (Art. 21 D.lgs. 81/2008).
Ci sono casi in cui posso evitare la redazione del DUVRI?
Il T.U. ci indica diverse casistiche nelle quali non è obbligatorio presentare la valutazione da rischi interferenziali, ovvero:
• Allorché si tratti di servizi di natura intellettuale (es. consulenza tecnica, commerciale, etc.);
• Mere forniture di materiale e/o attrezzature;
• Le lavorazioni da eseguire (seppur causanti interferenza) non superano il limite* dei 5 U/G (uomini/giorno).
* Ammesso che le lavorazioni ed i servizi da eseguire non comportino rischi di incendio, esposizione ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive e rischi particolari riportati nell'Allegato XI (es. lavori che espongono ad un rischio di annegamento).
CONCLUSIONI
Molto spesso si sente dire che la normativa inerente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sia incalzante, pressante, eccessivamente ramificata e, soprattutto, richiede eccessivi adempimenti. Questo concetto è, PURTROPPO, molto comune nel panorama lavorativo medio italiano.
Se anche tu dovessi pensare quanto appena trascritto, ti invito a ricordare questa semplice (ma al contempo profonda) citazione:
Spesso è più sicuro essere in catene piuttosto che liberi
Franz Kafka
Riferimenti normativi
D.lgs. 81/08 - Art. 2 (Definizioni)
D.lgs. 81/08 - Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)
D.lgs. 81/08 - Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi)
D.lgs. 81/08 - Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)
D.lgs. 81/08 - Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)
Codice Civile Art. 2549
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