E' esclusivo il foro del condominio consumatore
Un’impresa edile svolge dei lavori di manutenzione straordinaria sul tetto di un condominio che ha sede in Genova.
Una volta conclusi i lavori, essendo sorte delle contestazioni circa l’erronea esecuzione dei lavori, il condominio, dopo avere denunciato i vizi all’impresa ed avere avviato un procedimento avente per oggetto l’accertamento tecnico preventivo dello stato del tetto, omette di pagare l’ultima rata del prezzo concordato nel contratto di appalto.
L’impresa deposita ricorso ed ottiene, dal Tribunale di Alessandria, ove ha sede, un decreto ingiuntivo che viene notificato al condominio.
Assunte le difese del condominio, lo Studio notifica alla controparte atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo con la quale, in via preliminare, eccepisce l’incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria.
In particolare, la difesa del condominio deduce che: per giurisprudenza constante, il Condominio, in quanto ente di gestione, è equiparato al consumatore ed il foro del consumatore, inderogabile, è da individuare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, lett. U), D.Lgs. 206/2005 (il c.d. Codice del Consumo), nella sede del consumatore.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, ha accolto l’eccezione.
Il Giudice difatti ha ritenuto, che il foro del consumatore ha carattere di esclusività, così come riconosciuto anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (Ord. 5703 del 2014), e che, pertanto, è sufficiente individuare l’ufficio giudiziario presso cui radicare la competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 lett. U), D.Lgs. 206/2005 (il c.d. Codice del Consumo) ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione di incompetenza, qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso da un giudice diverso da quello ove ho ha sede il consumatore.
Il Giudice ha, poi, ribadito che il foro del consumatore è da considerarsi esclusivo ed inderogabile anche allorquando la qualità di consumatore è rivestita da un ente di gestione quale il condominio.
Nel caso di specie, il condominio ha sede in Genova, pertanto, il Giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo è il Tribunale di Genova e non quello di Alessandria ove ha sede l’impresa.
Il Tribunale di Alessandria, pertanto, con la sentenza n. 300 del 18.03.2015, ha annullato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria ed ha condannato l’impresa ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del condominio.
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