E-Fattura: a piccoli passi verso il 2019


Dal 2019 la maggior parte delle imprese sarà investita da questo adempimento
E-Fattura: a piccoli passi verso il 2019
Modificheranno alcune consuetudini aziendali, fra le quali i tempi per l'emissione della fattura, la trasmissione e la conservazione della stessa, i tempi di registrazione e di invio telematico, ed altro che nell'arco di tempo intercorrente da oggi a gennaio 2019, si avrà modo di definire meglio.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti.

Conservazione fattura elettronica in formato pdf
Come previsto dall’art. 23-bis, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) "le copie e gli estratti informatici del documento informatico ... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico".
Sulla base di quanto sopra l’Agenzia riconosce quindi la possibilità di conservare anche la copia informatica della fattura in formato pdf (dando per scontato l’identico contenuto del documento in formato xml e quello in formato pdf).

Data della fattura
Il provvedimento, ai soli fini fiscali, specifica che per l’emittente la data di emissione è quella apposta sulla fattura. Attenzione, però, che l’emissione vera e propria della fattura si ha solo con esito positivo da parte del Sdi con ricezione della ricevuta di consegna. Quindi in caso di scarto della fattura, la stessa si ha per non emessa e bisognerà provvedere con una nota di variazione interna con una nuova spedizione della fattura corretta al Sdi.
Per il destinatario la fattura si ha per ricevuta nello stesso momento in cui viene recapitata. Potrebbe capitare che la fattura non venga, per problemi tecnici, recapitata al cessionario/committente. In questo caso un duplicato viene a messo a disposizione sul sito dell’Agenzia.
Il fornitore, per il quale la fattura si considera emessa, deve comunicare al destinatario la messa a disposizione.
Per il destinatario, la data di ricezione si sposta, ai soli fini della detraibilità Iva, al momento in cui il cessionario/committente entra nell’area riservata e prende visione della fattura.

In caso di scarto l’emittente dovrà emettere una nota di variazione interna, provvedendo alla rielaborazione del file e alla sua trasmissione, con una nuova spedizione, al Sdi. Per il destinatario, invece, la fattura si ha per ricevuta nel momento in cui risulta essergli stata recapitata.

In altri termini, la data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta coincide con quella di ricezione come attestata dai canali telematici di ricezione. Oppure dalla data di presa visione della fattura stessa nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate in cui è depositata.
In caso di utilizzo della casella Pec, la data di consegna coincide con quella presente all’interno della ricevuta di consegna inviata al sistema dal gestore di Pec del soggetto ricevente. Se si utilizza il canale accreditato Sdicoop, la data è quella indicata all’interno della «response» del servizio esposto dal soggetto ricevente, mentre con il protocollo ftp la data da considerare è quella in cui termina con successo la trasmissione del supporto.

Consumatori finali
L’obbligo della fattura elettronica si estende anche nei confronti dei consumatori finali con regole semplificate per il recapito, ma con vincoli di forma e obbligo di consegna di un documento direttamente al cliente alla cassa.

In premessa, è necessario chiarire che il ricorso alla fattura e quindi alla fattura elettronica nei rapporti con i consumatori finali è obbligatorio o in relazione all’attività svolta, o per scelta dell’impresa ovvero a seguito di richiesta del cliente. Negli altri casi si potrà continuare a certificare le operazioni con scontrino o ricevuta senza modifiche rispetto al passato.

Tornando alla fattura verso i consumatori finali la legge di bilancio del 2018 (articolo 1 comma 909) prevede che le fatture nei confronti dei consumatori finali dal 1° gennaio 2019 debbano essere fatte in forma elettronica rispettando le regole imposte dai provvedimenti di attuazione sopra indicati.

Inoltre prevede che la fattura emessa dall'esercente sarà resa disponibile ai clienti direttamente in un area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.
Una copia della fattura elettronica (direttamente al cliente in forma analogica o via email) dovrà essere rilasciata immediatamente dall’esercente al cliente, a meno che quest'ultimo si rifiuti di riceverla.

In effetti, in relazione alla copia da rilasciare al cliente l’agenzia delle Entrate specifica che: il cedente/prestatore deve consegnare direttamente al cliente una copia informatica o analogica della fattura elettronica comunicando contestualmente che il documento è messo a disposizione sul sito dell’agenzia delle Entrate.

Sul piano del recapito la fattura non deve contenere in codice destinatario, né la Pec del cliente, ma il codice destinatario deve essere valorizzato con "0000000".
Con questa indicazione la fattura viene memorizzata dallo Sdi in un’area dedicata del contribuente e sono visionabile direttamente sul sito dell'Agenzia.

Il periodo intercorrente sino all'ingresso della fattura elettronica a pieno regime nel sistema italiano si spera che sia sufficiente per definire questi ed altri dubbi sorti agli operatori economici.

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di Studio Bitetti - Fiscale

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