E-fattura: imposta di bollo virtuale

Con la fatturazione elettronica, l’imposta di bollo di €2 deve essere assolta virtualmente.
Sono esenti da bollo in modo assoluto:
- Fatture, note, note di accredito e debito, conti e simili documenti che recano addebiti o accrediti riguardanti operazioni SOGGETTE AD IVA;
- Fatture riguardanti operazioni NON IMPONIBILI relative ad esportazioni di merci (dirette e triangolari);
- Fatture riguardanti CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI (di cui all’art.41 del DL n.331/1993).
Sono soggette all’imposta di bollo le seguenti operazioni:
FATTISPECIE |
CODICE NATURA OPERAZIONE |
RIFERIMENTO NORMATIVO |
APPLICAZIONE BOLLO |
FUORI CAMPO IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo |
N2.2 |
Artt.2,3,4 e 5, Dpr 633/72 |
Sì importo > 77,47€ |
FUORI CAMPO IVA per mancanza del presupposto territoriale |
N2.1 |
Artt. Da 7 a 7-septies, Dpr 633/72 |
Sì importo > 77,47€ |
ESCLUSE ART.15 (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora, penalità per inadempimenti, ecc.) |
N1 |
Art 15, Dpr 633/1972 |
Sì importo > 77,47€ |
ESENTI ART.10 |
N4 |
Art 10, Dpr 633/1972 |
Sì importo > 77,47€ |
NON IMPONIBILI – A seguito dichiarazione di intento |
N3.5 |
Art. 8 c), Dpr 633/1972 |
Sì importo > 77,47€ |
NON IMPONIBILI – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.4 |
Art. 8 bis), Dpr 633/1972 |
Sì importo > 77,47 € (ad esclusione delle fatture emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo) |
OPERAZIONI IN FRANCHIGIA DA IVA (REGIME FORFETARI) |
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Art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m. |
Sì importo > 77,47€ Eventualmente applicata su originale |
SERVIZI INTERNAZIONALI |
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Art. 9, Dpr 633/72, Nota Ministero finanze 6/6/1978 290586 |
In generale sono soggetti, tranne i servizi internazionali diretti esclusivamente all’esportazione di merci |
OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA (REGIME DI VANTAGGIO – MINIMI) |
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Art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 |
Sì importo > 77,47€ Eventualmente applicata su originale |
NOTE DI CREDITO (Variazioni in diminuzione) |
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Art. 26, Dpr n.633/72 |
Sì se senza indicazione dell’IVA o riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA |
NOTE DI DEBITO (Variazioni in aumento) |
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Art. 26, Dpr n.633/72 |
Sono fatture integrative quindi seguono le regole generali per l’applicazione o meno dell’imposta di bollo |
NOTE DI RIMBORSO, SPESE DI TRASFERTA, RAPPRESENTANZA, ECC. |
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Nota Agenzia Entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero delle Finanze 7/12/74, n.432130 |
Soggette se corrisposte da:
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Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare la seguente specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014”.
L’xml della fattura, invece, se il bollo è stato inserito correttamente si avrà la seguente dicitura:
Si evidenzia che tale dicitura non comporta automaticamente l’addebito dell’imposta di bollo al cliente, che eventualmente deve essere indicato come voce nel corpo della fattura con codice IVA: Escluse Art. 15, Dpr 633/72.
Termini e modalità di versamento:
- Versamento trimestrale entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre.
L’AE rende noto attraverso l’area riservata di ciascun soggetto passivo l’ammontare dell’imposta di bollo in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate tramite SDI. Il dato fornito non è da intendersi come un provvedimento dell’Agenzia ma solo un’indicazione dell’ammontare di imposta dovuta utilizzabile per il contribuente al fine dei propri riscontri.
- Il pagamento può avvenire alternativamente con le seguenti modalità:
1. Mediante servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
2. Con addebito su conto corrente bancario o postale;
3. Utilizzando apposito modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di pagamento tramite F24 i codici di tributo da utilizzare sono i seguenti:
“2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 SANZIONI”;
“2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 INTERESSI”.
Infine, per il IV trimestre in corso, si ricorda che la scadenza è prevista per il 20 gennaio 2021.
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