Il diritto di visita è attribuito anche ai nonni

A seguito della disgregazione di un gruppo familiare, sia che si tratti di separazione che di cessazione della convivenza, sempre più spesso gli ascendenti, ostacolati nel mantenere rapporti con i nipoti, adiscono la Giustizia per sentire riconosciuto il loro diritto ad intrattenere rapporti significativi e duraturi con i propri nipoti.
Giova rammentare che il diritto degli ascendenti è un riflesso di quello dei nipoti - minorenni, ovviamente - tanto è vero che competente a decidere è il Tribunale per i Minorenni, nel cui circondario ricade il comune di residenza del nipote minore.
Ancora oggi, nonostante le risalenti disposizioni di legge, i nonni non hanno la percezione di questo diritto riconosciuto loro in parte perché ritengono che la separazione riguardi i genitori dei minori, in parte perché si ritiene che la previsione e modalità del diritto la visita e frequentazione sia riconosciuto solo al genitore non collocatario.
Sotto questo ultimo aspetto si riscontra sempre più spesso nelle condizioni di separazione consensuale la previsione del diritto di visita dei nonni. La più risalente normativa riconosceva il diritto del minore a mantenere significativi rapporti con gli ascendenti, riferendosi alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo di New York del 1989; in epoca più recente tale diritto viene riconosciuto dall’art. 8 CEDU e dall'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza) del 7 dicembre 2000.
Nel nostro ordinamento l’art. 317 bis cod. civ., così come modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, stabilisce: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.
Come viene riconosciuto tale diritto da parte del Giudice?
Il limite all’esercizio del mantenimento di rapporti significativi è previsto nel secondo comma dell’art. 317 bis. cod.civ. laddove prevede che “L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore". Ciò significa che il rapporto nipote – nonno non deve recare pregiudizio ovvero essere deleterio per la crescita armoniosa e serena del minore [Cfr. Cass. Civ., sez. VI , 12/06/2018 , n. 15238 “Se è vero che esiste il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, tuttavia tale diritto deve essere comunque posto in secondo piano rispetto a un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (confermata la legittimità della scelta dei genitori che avevano impedito ad un nonno di avere contatto con i nipoti, in ragione del comportamento negativo e inquietante tenuto dall'uomo, solito appostarsi nei luoghi frequentati dai tre nipoti e seguirli poi con l'autovettura")].
La Corte di Cassazione in un recente arresto ha statuito che: “Il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., si pone come un diritto pieno esclusivamente nei confronti del terzi, laddove costituisce una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei nipoti che è, in ogni caso, destinato a prevalere, laddove la frequentazione con i nonni non si esplichi in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, ma si traduca, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo" (Cassazione civile sez. I - 25/07/2018, n. 19779).
Il diritto a mantenere e/o instaurare rapporti significativi tra ascendenti e discendenti viene riconosciuto anche, pur sempre con i limiti sopra evidenziati, nei confronti del convivente dell’ascendente e che pertanto non è un parente di sangue. Anche questa fattispecie è stata sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione che, in conformità a precedenti pronunce, riconoscendo il principio del diritto del minore a mantenere rapporti significativi, ha deciso che “Il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni deve essere riconosciuto non solo ai soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile dalla quale il minore trae beneficio” (Cassazione civile sez. I, 25/07/2018, n.19780).
La materia è in costante evoluzione considerato che i rapporti di famiglia sono quelli che per primi portano in evidenza le problematiche della nostra società sempre più muilticulturale.
Articolo del: