E' risarcibile il danno da vaccini non obbligatori?


Ecco qual è la normativa e le sentenze di riferimento in tema di risarcimento danni da vaccinazioni non obbligatorie
E' risarcibile il danno da vaccini non obbligatori?

Senza entrare nel merito dei preparati biologici alla base dei vaccini, in questo articolo si vuole affrontare la questione della responsabilità in caso di danno da vaccinazione, soprattutto oggi a mente del contesto storico che stiamo vivendo.

Quello da vaccinazione è una tipologia di danno in continua evoluzione in funzione del corso degli anni e al progresso delle conoscenze scientifiche che rappresentano uno dei presupposti delle pronunzie giudiziali.

Si ritiene, senza entrare nel merito della sussistenza o meno dei presupposti, che è possibile ottenere il risarcimento in ipotesi di danno da vaccinazione non obbligatoria.

Il danno da vaccinazione è disciplinato dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e ss mm, che riconoscie un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

La tutela indennitaria, inizialmente riconosciuta solo nell'ambito delle vaccinazioni obbligatorie, è stata ampliata ricomprendendovi le vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica.

Lo Stato dovrebbe accompagnare da una norma di copertura a protezione per i danneggiati all'integrità fisica da vaccinazioni non obbligatorie anche perché la previsione dell'indennizzo completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.

Ma anche in assenza di queste previsioni normative la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha esteso l'originaria tutela indennitaria concernente le sole vaccinazioni obbligatorie.

Con la sentenza n. 268 del 2017 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione nella parte in cui non consentiva la corresponsione di indennizzo nel caso di vaccino antinfluenzale (non obbligatorio).

La sentenza 118/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A.

Alla base delle pronunce vi è l'obiettivo di salute pubblica che può essere perseguito attraverso fenomeni generalizzati di immunizzazione sia mediante atti che impongano le vaccinazioni sia attraverso atti che ne fanno oggetto di raccomandazione.

L'utilità pubblica delle vaccinazioni raccomandate, in queste situazioni, legittima ed anzi impone la traslazione sulla comunità del rischio connesso alla pratica vaccinale, a prescindere dalle particolari motivazioni che muovono i singoli (in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost, secondo i principi enunciati nella giurisprudenza costituzionale in materia.

 

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di Avv. Andrea Chiamenti

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