E' tassabile la cessione del contratto preliminare
Secondo l'Agenzia delle Entrate la cessione del preliminare di compravendita immobiliare da parte di un soggetto non imprenditore è reddito diverso

Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate afferma che il corrispettivo derivante dalla cessione del preliminare di compravendita immobiliare da parte di un soggetto non imprenditore costituisce un reddito diverso e come tale imponibile ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR.
Si rammenta che il contratto preliminare obbliga i contraenti a stipulare un successivo contratto e, pertanto, lo stesso non possiede effetti reali; in forza a tale contratto non viene trasferita la proprietà del bene, ma vengono a prodursi effetti obbligatori in capo alle parti contraenti.
Pertanto il corrispettivo percepito dal cedente del contratto non può considerarsi quale plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobili disciplinate dall’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR, in quanto tale disposizione assoggetta a tassazione il corrispettivo derivante dalla cessione di beni immobili e non il semplice obbligo di cedere il bene.
L’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che il corrispettivo percepito per la cessione del contratto è da includere nella fattispecie prevista dall’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR, in quanto in tale norma sono compresi anche i corrispettivi percepiti per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Ai fini pratici il reddito è determinato dalla differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (come, ad esempio, provvigioni, imposte, onorari di professionisti, ecc.), secondo quanto prevede l’art. 71 comma 2 del TUIR.
Naturalmente dal prezzo percepito da parte del cedente il contratto andranno scomputati gli acconti e le caparre versati al cessionario.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti contattami.
Dott. Stefano Bonaldo
http://www.studioconsulenzabonaldo.it/
Si rammenta che il contratto preliminare obbliga i contraenti a stipulare un successivo contratto e, pertanto, lo stesso non possiede effetti reali; in forza a tale contratto non viene trasferita la proprietà del bene, ma vengono a prodursi effetti obbligatori in capo alle parti contraenti.
Pertanto il corrispettivo percepito dal cedente del contratto non può considerarsi quale plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobili disciplinate dall’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR, in quanto tale disposizione assoggetta a tassazione il corrispettivo derivante dalla cessione di beni immobili e non il semplice obbligo di cedere il bene.
L’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che il corrispettivo percepito per la cessione del contratto è da includere nella fattispecie prevista dall’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR, in quanto in tale norma sono compresi anche i corrispettivi percepiti per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Ai fini pratici il reddito è determinato dalla differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (come, ad esempio, provvigioni, imposte, onorari di professionisti, ecc.), secondo quanto prevede l’art. 71 comma 2 del TUIR.
Naturalmente dal prezzo percepito da parte del cedente il contratto andranno scomputati gli acconti e le caparre versati al cessionario.
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Dott. Stefano Bonaldo
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