Eccessivo indebitamento del cittadino o dell`impresa, come rimediare?


Esistono tre procedure per fare in modo che l`imprenditore o il privato debba pagare solo una parte dei debiti che ha accumulato
Eccessivo indebitamento del cittadino o dell`impresa, come rimediare?
ECCESSIVO INDEBITAMENTO DEL CITTADINO E RIMEDI

L’argomento oggetto del presente articolo riguarda quei soggetti che, a causa della loro situazione di difficoltà economica, non riescono a liberarsi dei debiti nei confronti dei creditori (fisco, banche, etc.).

Il legislatore è intervenuto con la Legge n. 3 del 2012 comunemente conosciuta con un nome di per sé significativo e cioè "legge salva-suicidi", che è stata poi modificata dal successivo Decreto legge 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la Legge 17 dicembre 2012 numero 221.

La finalità della legge in esame è quello di fare in modo che l’imprenditore o il semplice privato, debba pagare solo una parte dei debiti che ha accumulato, liberandosi nel contempo della restante parte.

Il sovraindebitamento può derivare da fattori quali, ad esempio, la perdita del posto di lavoro, la separazione coniugale, una grave malattia.

Sono previste tre procedure. La prima denominata "piano del consumatore", si rivolge a quei soggetti, i cui debiti non devono essere stati contratti nell’esercizio di attività professionale o di impresa. In tale ipotesi il consumatore può presentare un ricorso al Tribunale, sul quale deciderà sentito il cd. "Organismo di composizione della crisi".

La particolarità di questa procedura è che non si richiede il consenso dei creditori al fine di ottenere la riduzione della propria esposizione debitoria, dal momento che l’unico requisito del piano presentato, è che il cittadino sia "meritevole", ciò si realizza quando il Giudice esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere oppure quando constata che il consumatore non ha con colpa determinato lo stato di sovraindebitamento.

I creditori o qualunque altro interessato possono solo contestare la convenienza del piano.

Al ricorso, da presentarsi con l’ausilio di un avvocato, devono essere allegati una serie di documenti previsti dalla legge, in modo da consentire al Tribunale di verificare la situazione patrimoniale del debitore e la fattibilità del piano di rientro del debito proposto.

Nel caso di accoglimento del ricorso, il "consumatore" potrà ripagare parzialmente i propri debiti e non dovrà liquidare il proprio patrimonio per intero. Nell’ipotesi invece che il consumatore non adempia agli obblighi derivanti dal piano, la procedura potrà trasformarsi, su richiesta dello stesso debitore oppure dei creditori, in procedimento di liquidazione del patrimonio.

La seconda procedura prevista è l’<>, che può essere esperita, non solo da semplici consumatori, ovverosia persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ma anche da imprenditori sotto soglia, che non possiedono cioè i requisiti dimensionali di cui all’art. 1 Legge fallimentare, dai cd. debitori civili (per es. professionisti, associazioni professionali, società di avvocati ex D.Lgs. 96/2001, società tra professionisti), da imprese non commerciali, ivi incluso l’imprenditore agricolo (che può valersi dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e della transazione fiscale ex art. 182 ter Legge fallimentare).

A differenza del piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione del debito necessita dell’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Non c’è però il requisito di meritevolezza.

Infine va menzionato il terzo procedimento disciplinato dalla Legge n. 3/2012 ossia quello denominato "Liquidazione del patrimonio".

Oltre alle due procedure sopra descritte, privati e professionisti, piccoli imprenditori in situazioni di perdurante e irreversibile insolvenza, possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, la quale prevede che il debitore metta a disposizione tutti i propri beni e tutti i propri crediti, eccetto quelli necessari per mantenere la famiglia.

Liquidando il proprio patrimonio, verranno cancellati i debiti che il cittadino non è in grado di pagare.

Si tratta del procedimento in assoluto meno conveniente, dal momento che il debitore viene privato di ogni suo bene.

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di Avv. Filippo Picasso

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