Ecco perchè i voucher in edilizia sono illegali...
Uso e abuso del lavoro accessorio. Novità di giugno 2016.
Il sistema di pagamento con voucher, o buoni lavoro, ha avuto un incremento notevole negli ultimi anni, grazie alle sue caratteristiche di immediatezza e semplicità burocratica.
Chiariamo innanzitutto i concetti di voucher e di lavoro accessorio.
L'INPS ci dice che il lavoro accessorio "E' una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione."
Uno strumento estremamente flessibile e semplice che ha avuto una crescita notevole nel suo utilizzo, sia presso le famiglie che in azienda, utile per tutte quelle prestazioni piccole ed occasionali si cui si può avere esigenza e che altrimenti comporterebbero un costo d'inquadramento magari superiore all'utilità stessa della prestazione.
E' indubbio che si sia anche abusato di tale strumento, talvolta nascondendovi prestazioni ben più corpose, ed effettivamente pagate in nero, al solo fine di avere un minimo di copertura in caso di verifiche o di infortuni sul lavoro. A questo è stato posto rimedio dal ministero nel mese di giugno 2016 prevedendo la tracciabilità della prestazione. Oggi non è più possibile definire solo l'arco temporale in cui si colloca la prestazione, ma è necessario comunicare la durata effettiva della prestazione, prima dell'inizio della stessa.
Ma ancora esistono tantissimi casi di utilizzo palesemente illegale per mancanza dei requisiti necessari all'utilizzo dei voucher. Casi in cui basterebbe una semplicissima verifica formale per verificare l'utilizzo illecito e la trasformazione del rapporto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E' il caso dell'edilizia nel caso di appalto, ma anche delle ditte che effettuano manutenzione degli impianti di terzi e, più in generale tutti i casi in cui l'utilizzatore non coincida con il committente.
Infatti, fin dall'origine, la normativa sui voucher ne ha vietato l'utilizzo per appalti di opere e servizi, configurandosi in tal caso una sorta di somministrazione illegale di manodopera.
L'unica possibilità di utilizzo dei voucher in un lavoro edile è quella in cui il proprietario e committente utilizzi direttamente il lavoro accessorio di un operaio per effettuare un lavoro a casa propria.
Per approfondire questo e altri temi visitate http://www.studiomarciano.it/
Chiariamo innanzitutto i concetti di voucher e di lavoro accessorio.
L'INPS ci dice che il lavoro accessorio "E' una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione."
Uno strumento estremamente flessibile e semplice che ha avuto una crescita notevole nel suo utilizzo, sia presso le famiglie che in azienda, utile per tutte quelle prestazioni piccole ed occasionali si cui si può avere esigenza e che altrimenti comporterebbero un costo d'inquadramento magari superiore all'utilità stessa della prestazione.
E' indubbio che si sia anche abusato di tale strumento, talvolta nascondendovi prestazioni ben più corpose, ed effettivamente pagate in nero, al solo fine di avere un minimo di copertura in caso di verifiche o di infortuni sul lavoro. A questo è stato posto rimedio dal ministero nel mese di giugno 2016 prevedendo la tracciabilità della prestazione. Oggi non è più possibile definire solo l'arco temporale in cui si colloca la prestazione, ma è necessario comunicare la durata effettiva della prestazione, prima dell'inizio della stessa.
Ma ancora esistono tantissimi casi di utilizzo palesemente illegale per mancanza dei requisiti necessari all'utilizzo dei voucher. Casi in cui basterebbe una semplicissima verifica formale per verificare l'utilizzo illecito e la trasformazione del rapporto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E' il caso dell'edilizia nel caso di appalto, ma anche delle ditte che effettuano manutenzione degli impianti di terzi e, più in generale tutti i casi in cui l'utilizzatore non coincida con il committente.
Infatti, fin dall'origine, la normativa sui voucher ne ha vietato l'utilizzo per appalti di opere e servizi, configurandosi in tal caso una sorta di somministrazione illegale di manodopera.
L'unica possibilità di utilizzo dei voucher in un lavoro edile è quella in cui il proprietario e committente utilizzi direttamente il lavoro accessorio di un operaio per effettuare un lavoro a casa propria.
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