Ecobonus 110% e cessione del credito


Il Decreto Rilancio prevede la cessione del credito legato all'Ecobonus al 110%. Ecco i passaggi da tenere presente
Ecobonus 110% e cessione del credito

 

L’articolo 121 del Decreto Rilancio indica che:

"I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari".

Il caso a) fa riferimento alla possibilità di cedere il credito all’impresa che realizza i lavori (che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti) di fatto costituendo uno sconto da parte dell’impresa verso il cliente.

Il caso b) fa riferimento alla possibilità che il cliente paghi l’impresa che realizza i lavori, e per quel che riguarda il credito di imposta potrà:

1.    scaricarlo dalle tasse nei 5 anni successivi;

2.    cederlo ad altri soggetti comprese banche o intermediari finanziari.

Per procedere con la cessione del credito occorre però tenere presente alcuni passaggi.

Il decreto indica che “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo”.

Ciò significa che le persone interessate alla cessione del credito dovranno richiedere il visto di conformità ad uno di questi soggetti:

1.    gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

2.    i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

3.    le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

4.    i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

5.    gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

6.    i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nel decreto è, inoltre, previsto che per gli interventi di riqualificazione energetica:

“… i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative”.

Mentre per gli interventi di riduzione del rischio sismico occorre che:

“… l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.


Ed infine si precisa che:

“Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica”.

Ciò significa che si dovrà attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate per avere tutti i dettagli relativi su come concretamente si dovrà gestire i vari passaggi per la cessione del credito.

 

Articolo del:


di Andrea Arch. Mattiussi

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