Ecobonus 110%: come funziona e a chi spetta


Ecco cosa prevede il Decreto Rilancio sul nuovo Ecobonus al 110%: come funziona, chi ne ha diritto e per quali interventi
Ecobonus 110%: come funziona e a chi spetta

 

Ecobonus infissi, la detrazione varia a seconda dei lavori: come funziona

L'articolo 128 del Dl Rilancio disciplina il nuovo Ecobonus 110%. Ecco come funziona e quali lavori possono usufruirne.

Una delle novità del Decreto Rilancio che ha maggiormente attirato le attenzioni dei cittadini è, senza ombra di dubbio, l’Ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale riguardanti il patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Bisogna però fare attenzione: non tutte le tipologie di lavori e interventi previsti dal “vecchio” Ecobonus (quello al 50% e 65%, per intendersi) daranno diritto all’agevolazione maggiorata. Per alcuni interventi, infatti, restano valide le vecchie percentuali di sgravio, mentre altri possono godere dell’Ecobonus 110% solo se vengono svolti a determinate condizioni.

La sostituzione delle finestre, ad esempio, è una di queste. La detrazione fiscale Ecobonus infissi varia a seconda che il cambio avvenga all’interno di interventi di natura più ampia (una ristrutturazione completa del proprio appartamento o immobile, ad esempio) o se si tratta di un “intervento singolo”.


Quali sono i lavori ammessi dall’Ecobonus al 110%

Secondo l’articolo 128 del testo del Decreto Rilancio, si potrà ottenere il superbonus per l’edilizia solo per interventi “pesanti”, che consentano di migliorare la classificazione dell’edificio di almeno due classi energetiche.

Nello specifico, il Dl Rilancio prevede che l’Ecobonus 110% venga concesso per:
• Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
• Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
• Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione;
• Installazione di pannelli fotovoltaici;
• Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.


A chi spetta l’ecobonus

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare:
• Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
• I contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
• Le associazioni tra professionisti;
• Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
• I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale;
• Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono, inoltre, ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
• Il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
• Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Sono necessari:
• Un'asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
• Un attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Questa certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’APE non è richiesto per i seguenti interventi:
– sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
– acquisto e posa in opera delle schermature solari;
– installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
– acquisto e installazione di dispositivi multimediali;
• scheda informativa relativa agli interventi realizzati.


Per quali lavori si può chiedere l'Ecobonus al 110%

I lavori ammessi sono tutti quelli già previsti dal precedente Ecobonus, cui si aggiungono due importanti novità. Ecco l’elenco completo:
• Sostituzione di finestre comprensive di infissi;
• Installazione caldaie a biomassa e a condensazione, purché di classe energetica A;
• Interventi di coibentazione;
• Riqualificazione totale (volta a ridurre del 50/60% le spese di gas e luce);
• Installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, sistemi di building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari per produzione di acqua calda;
• rifacimento facciate;
• lavori condominiali di efficientamento energetico;
• impianti fotovoltaici;
• messa in stato di sicurezza delle strutture, con contributi rafforzati per chi vive nelle zone a maggior rischio sismico;
• acquisto di accumulatori e colonnine di ricarica per auto elettriche.


Occhio a date e classi energetiche

I lavori andranno realizzati tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La norma vale anche per le facciate dei palazzi, che potranno essere rimessi a nuovo praticamente gratis.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires.

Attenzione però: l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

 

Articolo del:


di Geometra Pasquini Diego

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