Edilizia agevolata: quando il prezzo è eccessivo


Vincolo del prezzo massimo di cessione di alloggi in edilizia convenzionata. E' possibile agire per ottenere la restituzione del prezzo pagato in più
Edilizia agevolata: quando il prezzo è eccessivo
Coloro che hanno acquistato da un venditore assegnatario di immobile costruito in regime di edilizia convenzionata al prezzo di mercato invece che al prezzo previsto dalla Convenzione comunale, hanno il diritto di vedersi restituire dal venditore la differenza di prezzo pagata in più.

Per quanto riguarda gli immobili che si trovano in un piano di zona con vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, per i quali non sia stata stipulata la convenzione con il Comune ex art. 31, co. 49 bis, L. 448/1998 per eliminare tale vincolo, previa quantificazione e versamento della relativa somma occorrente alla citata eliminazione (che sembra non potersi ritenere retroattiva, e quindi, sanante le cessioni stipulate in violazione del vincolo del prezzo massimo di cessione, e che siano stati venduti a prezzo maggiore), è possibile, da parte del compratore, anche per quelli successivi al primo, agire in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità della clausola relativa al prezzo, con sostituzione automatica con il prezzo massimo di cessione e condanna del venditore alla restituzione della parte di prezzo pagata in più, ovvero agire ex art. 2932 c.c. sulla scorta di un preliminare con la clausola del prezzo invalida per i predetti motivi, per ottenere il trasferimento della proprietà al prezzo massimo di cessione e non a quello, maggiore, convenzionalmente stabilito tra le parti. E' quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16 settembre 2015 n. 18135.

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di Avv. Lucia Desiderio

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