Edilizia e Urbanistica, permesso di costruire


Pergotenda installata su pareti esterne - attività di edilizia libera senza permessi comunali
Edilizia e Urbanistica, permesso di costruire
Il Consiglio di Stato (Sez. 6°, 11/04/2014 n. 1777) ha finalmente chiarito che "una struttura in legno costituita da pali poggiati sul pavimento del terrazzo a livello e da traverse con binario di scorrimento a telo in PVC con copertura rigida a riparo del tutto retraibile ancorata al sovrastante balcone" non configura né un aumento di volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio".

Pertanto deve qualificarsi come "arredo esterno", di "riparo e protezione", "funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno".
In quanto tale riconducibile agli "interventi manutentivi" non subordinati ad alcun titolo abitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001.

Nella sostanza il Consiglio di Stato ha riconosciuto che una struttura leggera e amovibile con elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo, stuoie in canna, bambù o in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro facile rimozione previo smontaggio e non demolizione (art. 3, 6, 10 e 33 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 - art. 14 e 161 reg. Lazio 11/8/2008 n. 15) non sia soggetta al permesso di costruire.

Su queste basi credo sia ora possibile arrivare, anche legislativamente, ad una disciplina che regoli una volta per tutte una materia fino a ieri molto controversa.

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di Avv. Publio Fiori

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