Effetti penali della rottamazione Equitalia
La cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali (art. 6 d.l. 193/2016) può avere dei benefici effetti sul fronte dei reati tributari
La cosiddetta "rottamazione" delle cartelle esattoriali (art. 6 d.l. 193/2016) può avere dei benefici effetti sul fronte dei reati tributari.
Infatti, in base alle previsioni di cui all’art. 13 del D.lgs 74/2000, l’integrale pagamento del debito tributario comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce causa di non punibilità.
Si tratta di un beneficio previsti per i reati di omesso versamento.Mentre l'art 13 bis del D.lgs 74/2000, per gli altri reati tributari (fatture false, dichiarazioni fraudolente, infedeli od omesse) stabilisce il dimezzamento delle pene e la non applicazioni delle pene accessorie di cui all’art. 12 dello stesso decreto.
Non sussistono prese di posizione ufficiali ma tutto lascia concludere che non possa giungersi ad una diversa interpretazione.
Infatti, in base alle previsioni di cui all’art. 13 del D.lgs 74/2000, l’integrale pagamento del debito tributario comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce causa di non punibilità.
Si tratta di un beneficio previsti per i reati di omesso versamento.Mentre l'art 13 bis del D.lgs 74/2000, per gli altri reati tributari (fatture false, dichiarazioni fraudolente, infedeli od omesse) stabilisce il dimezzamento delle pene e la non applicazioni delle pene accessorie di cui all’art. 12 dello stesso decreto.
Non sussistono prese di posizione ufficiali ma tutto lascia concludere che non possa giungersi ad una diversa interpretazione.
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