Efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c.

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose - ai sensi dell’art. 2712 c.c. - formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La norma si riferisce in particolar modo al documento elettronico che mira alla rappresentazione informatica di atti, fatti o altri dati aventi rilevanza giuridica per la riproduzione di circostanze, possibile grazie alle nuove tecniche derivanti dal progresso scientifico.
Si distingue, al riguardo, tra documenti informatici muniti di sottoscrizione digitale, in virtù dei quali il Codice dell'amministrazione informatica ne indica varie tipologie differenti (avanzata, qualificata, digitale), a seconda dei mezzi e delle modalità utilizzate per la sottoscrizione, e conferisce efficacia probatoria pari alla scrittura privata (ex art. 2702 c.c.) al documento così formato e documenti informatici privi di sottoscrizione digitale i quali “vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. Civ., Sez. Lav., 06/09/2001 Sent. n. 11445), secondo il disposto dell’art. 2712 c.c.
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