ELEMENTI DEL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO E DILETTANTISTICO
ELEMENTI ESSENZIALI DEL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO E DILETTANTISTICO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLO SPORT 2023
Forse non tutti sapranno che da qualche hanno il lavoro sportivo in Italia è stato radicalmente riformato sia a livello professionistico sia a livello dilettantistico.
Il quadro normativo e l’obiettivo della riforma ha inizio con la legge n. 86 del 8 agosto 2019 che ha avviato un complessivo riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo, delegando il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari.
Il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 ha rappresentato il testo principale di attuazione di tale delega, introducendo un nuovo assetto normativo per gli enti sportivi, la disciplina del lavoro sportivo e norme sull’ordine pubblico e la sicurezza degli impianti
Vale la pena di ricordare inoltre che il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, e dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, che ha dato attuazione alla legge 8 agosto 2019, n. 86.
Fatta questa breve premessa generale e tralasciando alcuni dati cronologici legislativi, cerchiamo ora di mettere a fuoco i contenuti essenziali del D.lgs n.36/2021 in materia di rapporto di lavoro sportivo.
Tra le novità più importanti da segnalare vi è il riconoscimento legale di alcune figure tra i lavoratori sportivi, oggi meglio classificate e ordinate rispetto al passato.
In particolare l’art.2 elenca espressamente chi siano i soggetti rientranti tra le figure sportive rilevanti nello Sport:
- Atleti ovvero coloro che praticano attività sportiva (professionistica o dilettantistica) in cambio di un corrispettivo.
- Allenatori ovvero tecnici che guidano e preparano gli atleti o le squadre, in qualsiasi disciplina riconosciuta.
- Istruttori ovvero figure che svolgono attività formativa e di insegnamento sportivo, spesso nelle ASD/SSD e a livello di base.
- Direttori tecnici ovvero coloro che sono responsabili della programmazione e supervisione tecnica delle attività sportive.
- Direttori sportivi ovvero coloro che si occupano dell’organizzazione e della gestione dell’attività sportiva, soprattutto a livello societario.
- Preparatore atletico ovvero il Professionista che cura la preparazione fisica degli atleti.
- Arbitri e giudici di gara inclusi espressamente come lavoratori sportivi, con disciplina ad hoc.
Da un punto di vista civilistico, queste figure sono inquadrabili sotto 3 regimi contrattuali:
- Lavoro subordinato (con tutte le tutele ordinarie di dipendenti).
- Lavoro autonomo (partita IVA, professionisti).
- Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), molto diffuse nel settore dilettantistico.
Vi è, poi, una quarta categoria detta di Volontari ovvero soggetti che he mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
In particolare, per i dilettanti è prevista una disciplina agevolata, con esoneri fiscali e previdenziali entro determinate soglie di compenso.
Altra novità inserita al comma 3 dell’art.25 della stessa Legge, ricordiamo la possibilità di certificare i contratti di lavoro sportivi utilizzando la procedura generale di certificazione dei contratti di lavoro previsti al di fuori del mercato del lavoro sportivo ovvero per tutti i contratti di lavoro in generale e rientranti in tutti i settori produttivi.
Tale procedura è su base volontaria e richiede un'istanza scritta comune delle parti con l'obiettivo di garantire la corrispondenza del contratto alla legge e ridurre il contenzioso lavoristico.
DISCIPLINA DEI LAVORATORI SPORTIVI PROFESSIONISTI
Vediamo ora più nello specifico quali sono le norme più rilevanti per i lavoratori sportivi professionisti ovvero soggetti che collaborano con società sportive inserite a livello professionistico come per esempio nel Calcio, le squadre di Serie A, B, C.
A tal proposito, voglio ricordare che le norme analizzate e le considerazioni che si svolgeranno qui sotto, sono comuni a tutti gli Sport: dal Calcio al Basket, dalla Pallavolo al Tennis ecc..
Cominciamo!
In base all’art.27 del D.lgs n.36/2021, il lavoro sportivo professionistico si presume legalmente come lavoro subordinato.
In particolare il rapporto di lavoro sportivo professionistico si costituisce mediante assunzione diretta da parte della società sportiva ovvero attraverso un contratto che deve essere in forma scritta a pena la nullità.
Inoltre è obbligatorio usare un contratto tipo, predisposto ogni 3 anni da:
- Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA), anche paralimpica,
- insieme alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative delle categorie interessate,
- in conformità a un accordo collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
Questa regola garantisce uniformità contrattuale e tutela minima per i lavoratori sportivi professionisti.
Una volta firmato il contratto, è necessario fare un ulteriore passo in avanti costituito da un adempimento burocratico obbligatorio.
Infatti è vincolante il depositato del contratto entro 7 giorni dalla stipula attraverso i canali e piattaforme messe a diposizione dalla Federazione o dalla DSA competente.
Il deposito è condizione di efficacia del contratto: senza, il contratto non produce effetti.
L’obbligo riguarda tutti i contratti stipulati tra lavoratore sportivo e società, non solo quello di lavoro principale, ma anche quelli:
- relativi a diritti di immagine,
- contratti pubblicitari o di sponsorizzazione collegati al lavoratore sportivo.
Quindi è importante ricordarsi di depositare l’intero contratto munito di ogni sua parte e, se separati, tutti i contratti separati.
Il contratto che non include anche utilizzo dei diritti di immagine o sponsorizzazione, ove concordati, potrebbe inficiare anche il contratto relativo alle prestazioni solo sportive.
A proposito di possibili problemi, vale la pena di ricordare che se il contratto individuale contiene clausole meno favorevoli rispetto a quelle del contratto tipo, esse vengono automaticamente sostituite di diritto con quelle del contratto tipo.
Quindi bisogna prestare attenzione a mantenere equilibrato il contratto in corso di redazione, bilanciando diritti e prestazione in modo conforme alla legge.
Tale dispositivo giuridico rafforza la tutela del lavoratore sportivo, impedendo pratiche elusive da parte delle società.
Altra particolare attenzione da porre nel corso della redazione di un contratto sportivo professionistico, riguarda l’inserimento di apposita clausola che vincola lo sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni organizzative impartite dalla società sportiva.
Significa che il contratto deve riportare elementi tecnici specifici su ciò che bisogna fare e non fare, compiti e ruoli, adempimenti e responsabilità, ovvero ogni elemento che lega il rapporto tra lavoratore e le esigenze della società sportiva.
Questo riflette la particolarità del lavoro sportivo che, come si accennava prima, è per presunzione legale subordinato e, per questo motivo, richiede disciplina e subordinazione tecnico-organizzativa specifica.
Per concludere è importante sottolineare come, in ambito professionistico, da un lato è possibile utilizzare i contratti di tipo subordinato come accade nella maggior parte dei casi, ma dall’altro lato, è possibile ricorrere anche a forme di contratti di tipo autonomo solo in casi tassativi ovvero quando sussistano le seguenti 3 ipotesi:
- avviene una singola o serie ravvicinata di manifestazioni sportive avvenute in breve tempo e tra loro collegabili;
- il rapporto di lavoro è privo di vincoli di orario, sedute o frequenze di allenamento;
- il rapporto consista in un vincolo di tempo non superiore a 8 ore/settimanali, 5 giorni/mese, 30 giorni/anno
Questi sono gli unici casi in cui è possibile instaurare un rapporto di collaborazione sportiva tra lavoratore e società con un contratto di tipo autonomo.
DISCIPLINA DEI LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTISTICI
Vediamo ora più nello specifico quali sono le norme più rilevanti per i lavoratori sportivi nello Sport dilettantistico ovvero le norme che riguardano quei soggetti che collaborano con società sportive non professionistiche ovvero società inserite fuori dal Calcio di Serie A, B, C se prendiamo ad esempio lo Sport calcistico.
In base all’art. 28 del D.lgs. n. 36/2021, il lavoro sportivo nel dilettantismo si presume come contratto di lavoro autonomo, nella forma della “collaborazione coordinata e continuativa”.
Questo principio è applicato in conseguenza del minore impegno temporale nella prestazione durante il rapporto di collaborazione con la società dilettantistica.
In particolare è possibile utilizzare tale inquadramento al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, e precisamente:
- la durata della prestazione prevista nel contratto non supera le ventiquattro (24) ore
settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
- la prestazione sportiva risulta coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, così come
previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
In ogni caso, oltre alle collaborazioni autonome (co.co.co.) specificamente previste per il settore dilettantistico, resta ferma la possibilità di instaurare:
- rapporti di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale),
- rapporti di lavoro autonomo diversi dalle co.co.co. (es. professionisti con partita IVA).
In altre parole, il dilettantismo non è vincolato alle sole collaborazioni agevolate, ma consente anche altre forme contrattuali, dando libertà di spazio e scelta a tutti i soggetti interessati.
Una importante novità introdotta in campo dilettantistico, volta a ridurre costi e tempi, riguarda la serie di semplificazioni nella procedura di comunicazione dei contratti.
Infatti l’art. 28, comma 3 suggerisce che la comunicazione dell’avvenuta costituzione del rapporto di lavoro sportivo può essere effettuata direttamente tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS); ciò vale per ASD, SSD, FSN, DSA, associazioni benemerite, EPS, CONI, CIP e Sport e Salute S.p.A.
Questo evita la duplicazione degli adempimenti: infatti basta un’unica comunicazione al Registro per completare l’iter di comunicazione in quanto la comunicazione al Registro è equiparata alla comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego (art. 9-bis d.l. 510/1996) avendo lo stesso valore.
Questo significa che i dati inseriti nel Registro vengono resi disponibili a INPS e INAIL, assolvendo così contestualmente anche agli obblighi previdenziali e assicurativi.
Ciò permette una equivalenza della comunicazione al Centro per l’Impiego tale per cui possiamo affermare quanto il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche abbia assunto un ruolo primario assai importante in quanto garantisce un nodo unico per la gestione burocratica dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico.
Proprio per questo è definito un vero e proprio “portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali” nello sport dilettantistico gestito dal Ministero dello Sport e Salute in Italia.
L’obiettivo di tale iniziativa che ad oggi vanta qualche anno di esperienza, è legato ad una riduzione significativa dei costi e della complessità amministrativa per ASD/SSD e altri enti del settore.
Che tradotto in lato pratico ha permesso di ottenere alcuni risultati importanti come:
- la tutela e la flessibilità contrattuale nel dilettantismo dove è possibile utilizzare non solo co.co.co., ma anche subordinato e autonomo;
- si evitano “falsi rapporti di lavoro” grazie all’esclusione delle co.co.co. etero-organizzate;
- si semplificano drasticamente gli adempimenti amministrativi, riducendo burocrazia e costi per le società.
In conclusione: fate buon uso dei contratti rispettando norme, regole e adempimenti burocratici. Sbagliare, significa annullare il lavoro fatto con un ulteriore aggravio amministrativo e gestionale che le società sportive di oggi non possono permettersi soprattutto alla luce di competizioni sempre più inserite in un panorama di livello internazionale
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