Emergenza Coronavirus, sostegno al reddito e alle famiglie


Emergenza Coronavirus. Le misure adottate dal Governo al sostegno del reddito dei lavoratori e delle famiglie
Emergenza Coronavirus, sostegno al reddito e alle famiglie

Nella situazione di emergenza lavorativa causata dal Coronavirus, il Consiglio dei Ministri con D.L. 17/03/2020 ha varato una serie di misure a sostegno del reddito dei lavoratori e dei lavoratori stessi.

Si riportano di seguito le misure adottate.


Cassa integrazione guadagni ordinaria: è rivolta ai datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa della emergenza sanitaria.

Può essere presentata domanda di accesso al trattamento con causale “Covid-19”, con riguardo a periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.


Cassa integrazione in deroga: il trattamento è riconosciuto da Regioni e Province autonome ai datori di lavoro di tutti i settori produttivi privati (compreso quello agricolo) per un massimo di 9 settimane, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali più rappresentative su scala nazionale, per la durata della sospensione, nei limiti sopraindicati.


CIGO per aziende in cassa integrazione guadagni straordinaria: è concesso ad aziende che fruiscono della cassa integrazione straordinaria, per le causali di cui sopra.

La concessione della CIGO sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria in corso.


Sostegno alle famiglie: congedi parentali e voucher baby sitter.
Ai lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 12 anni di età è concesso un congedo straordinario di 15 gg., retribuito al 50%, non vi è limite di età per famiglie con figli affetti da disabilità grave accertata (L. 104/1992).

Il congedo straordinario decorre dal 5 marzo 2020 ed il periodo di 15 gg. può essere continuativo e frazionato. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa. La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla circostanza che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato, o non lavoratore.

In alternativa al congedo straordinario i genitori possono optare per il “voucher baby sitter” per un valore di euro 600,00, accreditati sul libretto di famiglia. Il voucher va utilizzato per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione scolastica.

 

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di Avv. Emanuela Manini

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