Emergenza "Coronavirus": mantenimento dei figli e affido condiviso
Le drastiche misure adottate dal Governo per la gestione ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 introducono una legislazione d’urgenza che incide inevitabilmente sull’esercizio di alcune fondamentali libertà costituzionali, come quelle di circolazione e di riunione, a salvaguardia del diritto alla salute, anch’esso tutelato dalla nostra Costituzione.
In tale contesto, anche i rapporti familiari potrebbero subire gravi ripercussioni dalle restrizioni imposte alla libertà di circolazione delle persone sul territorio nazionale e dalla riduzione dell’attività lavorativa conseguente alla chiusura delle attività economiche, specie per la corretta gestione dell’affidamento condiviso dei figli da parte dei genitori separati.
In particolare, le principali criticità che si potrebbero presentare a seguito della necessaria modifica delle nostre abitudini di vita e di contrazione dell’ordinaria attività lavorativa, riguardano – nell’immediato – gli aspetti relativi al corretto adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del genitore a causa di una eventuale riduzione del reddito, nonché il diritto di visita e di frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario prevalente, oltre che dei nonni.
Infatti, a causa dell’improvvisa crisi sanitaria e della possibile riduzione delle risorse economiche, entrambi i genitori e – specie nel regime di affidamento condiviso – quello non collocatario prevalente, spesso onerato anche dell’obbligo all’assegno di mantenimento per i figli e/o per il coniuge, potrebbero non riuscire – anche volendo – ad assolvere ai propri obblighi, rischiando così di incorrere in gravi conseguenze sia civili, che penali.
Tali circostanze, richiedono particolare attenzione tenuto conto che solitamente coinvolgono interessi di soggetti minori e comunque di figli non ancora autosufficienti.
Pertanto, nonostante l’emergenza, entrambi i genitori dovranno continuare ad attenersi alle previsioni contenute nei relativi provvedimenti giudiziali e a garantire il rispetto della c.d. bigenitorialità.
Tuttavia, nell’impossibilità concreta e comprovata per il genitore non collocatario di rispettare le modalità di frequentazione del figlio, stante le limitazioni di spostamento in essere o comunque giustificate dalla necessità di preservare la salute dello stesso, ovvero di corrispondere con puntualità ed integralmente il mantenimento ordinario e straordinario per la prole, appare opportuno adottare alcuni accorgimenti e/o iniziative idonee a contenere eventuali conseguenze sanzionatorie di detto comportamento.
Nonostante le interpretazioni Governative favorevoli a consentire gli spostamenti per garantire il diritto di visita dei figli minori, tuttavia in caso di oggettive difficoltà (ad esempio genitori residenti in regioni o comuni diversi) o di sopravvenute ed improvvise riduzioni del reddito, è auspicabile che il genitore obbligato rappresenti tali circostanze all’altro genitore, mediante una missiva formale che possa comprovare – in caso di future contestazioni da parte dell’ex coniuge – le ragioni e gli oggettivi impedimenti emergenziali che hanno impedito al padre o alla madre di assolvere puntualmente ai propri obblighi, sia di visita che di mantenimento della prole.
In ogni caso, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di subire querele e/o recuperi forzosi del mantenimento non corrisposto o un’eventuale accusa di violazione delle condizioni di separazione, si renderebbe necessario formalizzare nelle opportune sedi una modifica consensuale delle citate condizioni che tenga conto della contingenti circostanze emergenziali e delle relative conseguenze sugli obblighi posti a carico dei genitori.
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