Emergenza COVID 19, il credito d'imposta sulle locazioni commerciali


Requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il riconoscimento del credito di imposta sulle locazioni commerciali per le attività chiuse
Emergenza COVID 19, il credito d'imposta sulle locazioni commerciali

La disposizione riconosce ai soggetti che esercitano attività di impresa all’interno di immobili di categoria catastale C/1 condotti in locazione un’agevolazione sotto forma di credito di imposta.

Sotto il profilo soggettivo l’agevolazione è riconosciuta ai soli soggetti che esercitano attività d’impresa (sia in forma individuale che societaria) escludendo di conseguenza i soggetti che esercitano arti e professioni (il tenore letterale della norma differisce dalle intenzioni contenute nella relazione illustrativa ove si fa riferimento ai “soggetti titolari di partita Iva”).

Sotto il profilo oggettivo la norma presuppone la detenzione dell’immobile ove viene esercitata l’attività in base ad un contratto di locazione, escludendo di fatto ogni altra forma di detenzione dell’immobile, compresa quella a titolo di proprietà.

Anche la categoria catastale dell’immobile assume rilevanza ai fini della fruizione del credito di imposta. La norma riconosce l’agevolazione solo nel caso in cui l’immobile in cui viene esercitata l’attività di impresa in regime di locazione appartenga alla categoria catastale C/1  (negozi e botteghe), escludendo quindi  tutte quelle attività condotte in locali caratterizzati da differente categoria catastale; pensiamo ad un laboratorio artigianale di pasticceria condotto in locale accatastato C/3 (laboratorio).

Per quel che riguarda la misura dell’agevolazione, è determinata in misura pari al “60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020”.  Il parametro di riferimento è, quindi, rappresentato dal canone di locazione relativo al mese di marzo. Ad esempio canone di locazione del mese di marzo pari ad € 2000, credito di imposta 60% pari ad € 1200.

La norma sembra non richiedere, ai fini della fruizione dell’agevolazione, il pagamento del canone di locazione. La relazione illustrativa invece parla di “spese sostenute nel mese di marzo”. Ritengo che l’interpretazione letterale della norma sia quella più coerente con le intenzioni del legislatore di “agevolare” i contribuenti danneggiati dalla crisi a partire dal mese di marzo. Se ci si rifacesse a quanto contenuto nella relazione illustrativa, da un lato si penalizzerebbe le imprese che non hanno potuto – per carenza di liquidità magari proprio a seguito della chiusura dell’attività – l’affitto di marzo.

Dall’altro – paradossalmente – si agevolerebbe chi, ad esempio, nel mese di marzo ha pagato non uno, ma due canoni (quello di marzo e quello in ritardo di mesi precedenti).

Per quanto riguarda l’utilizzo del credito di imposta in oggetto questo può essere utilizzato in compensazione nel modello f24 per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi ed assicurativi. Quanto all’utilizzabilità è necessario attendere l’apposito provvedimento istitutivo del codice tributo.

Infine, (al comma 2) non possono fruire del credito di imposta in questione le attività che non sono state oggetto di sospensione e sono richiamate negli allegati 1 e 2 al DPCM dell’11/3/2020 e nell'allegato 1 al DPCM del 22/3/2020

 

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di GERVASI PAOLO

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