Emergenza COVID-19: sostegno alla liquidità delle imprese (1/6)


Articolo 1 di 6 volto all'analisi delle misure finanziarie a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19: analisi dell'art. 49 del Decreto 18/2020
Emergenza COVID-19: sostegno alla liquidità delle imprese (1/6)

Il Decreto Legge 17.03.2020 n°18 denominato “Cura Italia” contiene tutta una serie di misure e agevolazioni di varia natura finalizzate a dare un primo respiro al tessuto economico italiano duramente provato dalle misure di “Lockdown” imposte dal Governo per arginare l’emergenza dovuta alla diffusione del cd. Coronavirus.

Al Titolo III del citato Decreto troviamo le Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, disposizioni contenute negli articoli dal 49 al 59. Tuttavia, gli articoli che riguardano maggiormente e maniera diretta il mondo del credito sono gli art 49, 54, 56, 57 ai quali si aggiungono le misure contenute negli artt. 72, 78, 80 e 95.      

Analizzeremo questi articoli singolarmente in una serie di interventi, in considerazione dei diversi documenti che hanno fatto seguito alla pubblicazione del decreto, più in particolare:        
- la relazione al Decreto stesso;
- la circolare n. 8/2020 del Mediocredito Centrale;           
- l’intervento prot. UCR/000593 dell’ABI (associazione bancaria italiana);              
- la comunicazione ufficiale della Banca d’Italia 23 marzo 2020.    


L'ARTICOLO 49 riguarda il Fondo Centrale di garanzia per le PMI      

Partiamo dall’inquadramento del contesto: INVITALIA Spa (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) è una società per azioni partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Detta società, a sua volta, detiene una serie di partecipazioni in altre entità, tra le quali, in misura integrale, il Mediocredito centrale spa (MCC), società incaricata di realizzare ed integrare politiche pubbliche di sostegno al sistema produttivo italiano.    

Uno degli strumenti del MCC è il Fondo centrale di garanzia il cui scopo è quello di garantire, entro determinati limiti, l’accesso al credito delle PMI, sopperendo, con la garanzia pubblica, alla mancanza o carenza di garanzia privata dei soggetti che chiedono finanziamenti agli intermediari finanziari.         

Le misure a sostegno del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI sono assai importanti nel determinare le possibilità, la misura e le condizioni di accesso al credito in quanto consentono alla banca di limitare le perdite attese sull’operazione che dovrebbe accantonare a copertura del finanziamento.

Per meglio comprendere tale affermazione si rimanda ad altro articolo "L'importanza del rating nell'accesso al credito".
              
Passando ad esaminare concretamente le misure introdotte dall’art. 49 del Decreto “Cura Italia”, il comma 1 prevede una serie di deroghe per una durata inizialmente prevista di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.        

a) Viene prevista la gratuità della garanzia concessa dal Fondo, sospendendo l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo medesimo che normalmente sono sostenute dalle banche, ma ribaltate in capo al beneficiario finale, ossia l’impresa, che in questo modo vede ridursi il costo per l’erogazione del credito. 

b) E’ disposto l’aumento dell’importo massimo garantito per singola impresa a 5 milioni in modo tale da ridare capacità anche alle imprese che non avessero più margine di accesso al Fondo.       
Tuttavia, la circolare emessa dal Mediocredito Centrale, ha precisato che l’applicazione di tale deroga è subordinata all’adozione di un nuovo metodo di calcolo dell’ESL (equivalente sovvenzione lorda) giacché gli attuali metodi in vigore sono validi solo fino ad un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro.   

c) Vengono innalzate le percentuali massime di garanzia per tutte le operazioni ammesse al Fondo: 80% per le operazioni di finanziamento fino a 1,5 milioni, 90% per gli interventi di riassicurazione dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo, purché dette garanzie rilasciate non superino l’80% per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro.            
A tal riguardo il consiglio del MCC ha deliberato e reso noto che, ai fini della concessione della garanzia del fondo ai sensi della presente lettera c), non si terrà conto degli importi in essere per ciascun soggetto beneficiario finale alla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, fermo restando il rispetto dell’importo massimo garantito per soggetto beneficiario di cui al precedente punto b).             

d) Viene prevista l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a patto che il soggetto finanziatore conceda l’iniezione di nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo riferito al finanziamento oggetto di rinegoziazione. Secondo le indicazioni del MCC ciò sarà possibile solo in riferimento ad operazioni finalizzate all’estinzione dei finanziamenti erogati tra le medesime parti e che non siano già garantite dal fondo (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine).

e) Clausola di integrazione patrimoniale delle sezioni speciali interne al MCC.

f) Allungamento automatico della durata della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento garantito correlate all’emergenza COVID-19, ciò anche in presenza di esposizioni debitorie classificate come “non perfoming” cd. “past due”.

g) Fermo restando le esclusioni previste in riferimento all’ordinario modello di valutazione del rischio per l’accesso al Fondo, tale valutazione sarà effettuata solo sulla base del modulo economico – finanziario (bilancio) escludendo il modulo andamentale (Centrale Rischi della Banca d’Italia e Credit Bureau) i cui dati comunque dovranno essere trasmessi, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni con il sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia. Restano comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella definizione UE di “impresa in difficoltà” (da non confondere con le posizioni “past due”, vedi analisi articolo 56).

h) Si è stabilito di sospendere, sempre per i prossimi 9 mesi, la commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni.              

i) Per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti, ovvero garanzie reali, assicurative, bancarie, senza limitazione di valore.

j) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per i prossimi 9 mesi, senza costi e senza valutazione, ferma restando la nuova percentuale di copertura di cui alla lettera c), nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata economicamente danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.     

k) Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati ad imprese danneggiate all’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, e di un ulteriore 20% nel caso intervengano ulteriori garanti.      
A tal riguardo, come breve richiamo tecnico, per “Portafoglio di finanziamenti” s’intende un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell’operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc., per il quale il soggetto finanziatore richiede la garanzia in blocco, mentre per “tranche junior” s’intende la parte di tale portafoglio direttamente coperta all’80% dalla garanzia del Fondo centrale.  

l)  Clausola di copertura.

m) Proroga di 3 mesi per adempimenti amministrativi.

Il comma 2 ha natura strutturale ammettendo anche i privati alla possibilità di partecipare alla dotazione del Fondo attraverso sezioni speciali.

Il comma 3 estende e rende strutturale l’impiego di risorse destinate alla garanzia di portafogli di finanziamenti che sino ad oggi risultavano plafonate dal D.M. 176/2014.

Il comma 4 introduce la garanzia gratuita all’80% del Fondo PMI anche per gli enti di microcredito affinché abbiano la necessaria liquidità dal sistema bancario per la propria attività di erogazione, a sua volta garantibile dal Fondo all’80% e senza valutazione.  

Il comma 5 innalza a 40.000 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito. Rientrano in questa categoria le operazioni di credito di ridotto ammontare finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale o per far fronte a spese d'emergenza, erogato a soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale.           

Il comma 6 introduce l’adeguamento automatico della percentuale di garanzia delle sezioni speciali del Fondo qualora il limite consentito dalla disciplina Europea venisse incrementato rispetto alla soglia attuale, è infatti atteso a livello comunitario il “Temporary Framework covid-19”.      

Il comma 7 ha natura di clausola di finanziamento del Fondo di garanzia.

Il comma 8 estende al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni riguardati il Fondo centrale di garanzia, con contestuale assegnazione all’Ismea di 80 milioni.    

Il comma 9 demanda ad un decreto interministeriale la possibilità di ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90% a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.         

Il comma 10 contiene la copertura finanziaria dell’intervento.
Volendo concludere con una valutazione dell’entità dei citati provvedimenti, Il dipartimento di Sviluppo e Coesione stima che, considerato pari a 16 l’effetto moltiplicatore delle garanzie dirette, questa iniezione di 1.5 miliardi di euro dovrebbe movimentare un importo prossimo ai 24 miliardi, senza comunque dimenticare che, per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti, siamo di fronte ad uno strumento rotativo, grazie al quale le risorse assegnate sono utilizzate più volte. L’importo previsto dal presente decreto, inoltre, aggiungendosi alle risorse già disponibili, pari a circa 1.1 miliardi, ed ai rientri previsti per rate scadute, circa 1 miliardo, dovrebbe garantire un significativo aumento dei finanziamenti ammessi al Fondo e per conseguenza dei finanziamenti erogati dalle banche.

 

Articolo del:


di Dario Taramasso

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