Emergenza COVID-19: sostegno alla liquidità delle imprese (2/6)


Articolo 2 di 6 volto all'analisi delle misure finanziarie a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19: analisi dell'art. 54 del Decreto 18/2020
Emergenza COVID-19: sostegno alla liquidità delle imprese (2/6)

Dopo aver introdotto le diverse misure dell’art 49 riguardanti il Fondo centrale di garanzia del MMC, proseguiamo l’analisi delle misure di sostegno alla liquidità delle imprese introdotte dal Decreto 18/2020 denominato “Cura Italia”.

L’ARTICOLO 54 riguarda l’attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa” cd. “Fondo Gasparrini”

Consap Spa (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) è una società “in house” controllata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; essa gestisce, su concessione interministeriale, un serie di servizi, tra cui la gestione di un Fondo di solidarietà per i titolari di mutuo “prima casa”, istituito all’art. 2, co. 475 della Legge 244/2007, cd. Fondo Gasparrini.   

Il Fondo in questione offre la possibilità di beneficiare per 18 mesi della sospensione dei pagamenti delle rate relative ai soli mutui “prima casa”; questo strumento è stato previsto per protezione da situazioni di temporanea difficoltà che sviluppino effetti sul reddito complessivo del nucleo familiare, quali cessazione del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, o ancora riconoscimento di invalidità superiore a certe soglie, purché:  

- il mutuo non superi i 250.000 euro e sia in ammortamento da almeno un anno;

- il titolare sia in possesso di ISEE non superiore a 30.000 euro e non sia in ritardo nei pagamenti di oltre 90 giorni consecutivi.

Il D.L. 9/2020 ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni in relazione all’emergenza in atto.

Rimaniamo in attesa del Decreto attuativo che dovrà modulare la durata della sospensione e specificare la documentazione richiesta da presentare a corredo della domanda.           

Successivamente, la norma in oggetto, in deroga alla disciplina di cui sopra, per un lasso di tempo di nove mesi dalla data del Decreto, ossia fino al 18 dicembre 2020, ha esteso la possibilità di accedere a detto Fondo anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che dovranno autocertificare che in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso temporale tra la data della domanda e il 21 febbraio, abbiano registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza COVID-19.

Da Consap fanno sapere che il Ministero dovrà fornire chiarimenti su quale debba essere il periodo di confronto se si prende in esame un lasso di tempo inferiore al trimestre.

Ancora in deroga alla disciplina ordinaria, non si rende necessario la presentazione dell’indicatore ISEE.     

Considerato che normalmente il Fondo pagava la quota interessi maturata durante la sospensione al netto dello spread su Euribor o IRS, e che tali indici sono attualmente negativi, viene specificato che il Fondo riconosce alla banca la metà di detta quota interessi. Tutto quanto considerato, al fondo vengono assegnati per l’anno 2020 fondi per 400 milioni di euro.

Dario Taramasso

Dottore Commercialista
Revisore Legale
CFP Senior

 

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