Emergenza COVID-19: sostegno alla liquidità delle imprese (3/6)

Andiamo avanti con l’esame relativo alle misure introdotte dal Decreto “Cura Italia” che riguardano il mondo del credito.
L’ARTICOLO 56 riguarda misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia COVID 19
La norma come indicato al comma 5 si riferisce alle micro, piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ovvero alle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Nelle FAQ del 22 marzo è espressamente chiarito dal Ministero che sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, tra cui professionisti e ditte individuali.
Le imprese come sopra classificate, a norma del comma 2, possono avvalersi, previa comunicazione e in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche ed altri istituti di credito, delle seguenti misure di sostegno.
1. In riferimento ad aperture di credito a revoca e/o prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, il maggior importo accordato alla data del 29 febbraio 2020 o del 17 marzo 2020, data di pubblicazione del presente decreto, non potrà essere revocato, neanche in parte, fino alla data del 30 settembre 2020.
2. I contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale ante 30 settembre 2020 sono prorogati fino a tale data, coerentemente con i relativi elementi accessori, senza aggravio di costi per l’intermediario o per l’impresa, con attribuzione degli oneri amministrativi in capo all’intermediario.
3. I mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche se perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, vedono la sospensione fino al 30 settembre 2020 di ogni pagamento in scadenza di rate o canoni (anche di leasing), e dei relativi elementi accessori, con conseguente dilazione del rimborso di tali importi senza alcuna formalità. Viene lasciata facoltà alle imprese di richiedere la sospensione solo per i rimborsi in conto capitale.
A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo 2020, si precisa che per “elementi accessori” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione: questi contratti sono prorogati automaticamente e senza formalità, alle condizioni del contratto originario. Ciò vale anche per i rapporti di cui alla lett. a).
Altra precisazione effettuata nel FAQ riguarda il periodo della sospensione di cui alla lett. c) che comprende anche la rata in scadenza al 30 settembre 2020.
Al fine di ottenere tali misure l’impresa dovrà soltanto autocertificare ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia di COVID-19.
Da un punto di vista pratico, nelle FAQ è indicato che nella comunicazione l’impresa deve necessariamente auto-dichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia di COVID-19;
- di soddisfare i requisiti di qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal Decreto in oggetto, cioè senza dover verificarne la veridicità, ma solo la completezza.
La comunicazione può essere inviata anche a mezzo PEC, ovvero attraverso modalità che consentono di tenere traccia della comunicazione con data certa.
A livello pratico si consiglia, infine, di contattare la banca ed instaurare un confronto sulle opzioni migliori, tenuto conto che il Decreto “Cura Italia” ha previsto anche altre rilevanti misure a sostegno delle imprese, ad esempio quelle contenute all’art. 49 relative al Fondo centrale di garanzia per le PMI che possono integrarsi con la moratoria, senza dimenticare che le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria (vedi Accordo per il credito 2019 tra Abi e rappresentanze d’impresa, come modificato dall’Addendum del 6 marzo 2020 - intervento 6/6).
Tornando alle misure dell’art. 56, esse sono precluse ai soggetti titolari di esposizione debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Le definizioni di crediti deteriorati adottate dalla Banca d'Italia sono quelle armonizzate a livello dell'SSM (Single Supervisory Mechanism). Si è ritenuto tuttavia di preservare nelle statistiche italiane un maggiore dettaglio e la continuità delle serie storiche relative alle sottocategorie utilizzate in precedenza. Ciò permette di evidenziare il sottoinsieme di crediti deteriorati (le sofferenze) derivanti da situazioni di maggiore gravità.
In particolare, definiamo le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati.
- Le sofferenze sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
- Le inadempienze probabili sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.
- Le esposizioni scadute e/o sconfinante sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza (c.d. “past due”).
A tal proposito si ribadisce, anche al fine di verificare la presenza, ed eventualmente la correttezza, di queste segnalazioni, l’importanza di un monitoraggio costante della Centrale Rischi di Banca d’Italia.
La moratoria, benché limitata nel tempo, è effettuata in neutralità attuariale, ovvero senza generare nuovi o maggiori oneri per gli istituti di credito, risulta inoltre essere neutrale rispetto alle determinazioni sulla qualità dei crediti, ossia non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni in oggetto, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sul debitore durante il periodo di moratoria.
Il Ministero, nelle già citate FAQ, afferma che l’emergenza COVID-19 è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, pertanto le misure del Decreto in oggetto non sono considerate come misure di “forbearance” nell’accezione utilizzata dalle Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa comunque in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Può essere opportuna una breve divagazione su questa classificazione; in termini semplici, le concessioni forbearance sono delle modifiche alle condizioni del contratto originale della linea di credito concessa dalla banca al suo cliente. Per esempio, una modifica può essere l’abbassamento degli interessi del finanziamento, oppure un allungamento del periodo di ammortamento del prestito.
Queste misure possono riguardare anche clienti in difficoltà finanziaria (forbone performing exposures) o anche quelli in stato di deterioramento (non performing exposures with forbearance measures).
Le concessioni forbearance, anche in assenza di una formale ristrutturazione, sono chiari indicatori della difficoltà del debitore. Non è necessario, infatti, che il creditore si sia rivelato davvero inadempiente.
La categoria dei forbone è, infatti, trasversale alle altre.
Proprio per questo, i rapporti forbone devono essere monitorati continuamente. Nel caso, infatti, i debitori continuino a pagare con regolarità, dopo un periodo di osservazione di 2-3 anni, variabile a seconda che i crediti siano performing o non performing, potranno uscire dalla categoria forbearance.
I forbone, dunque, non si vogliono sostituire alle categorie già esistenti di crediti deteriorati ma devono essere visti come uno strumento informativo addizionale.
Terminato l’excursus, resta da dire che in questo periodo gli intermediari, tra le altre cose, devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinato, altra situazione che potrà poi essere verificata con un’analisi della CR.
Inoltre l’articolo in oggetto, al fine di mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento, ai sensi della normativa bancaria, nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, prevede la possibilità per i soggetti finanziatori di accedere, con dei limiti, ad una sezione speciale del Fondo di Garanzia, senza valutazione:
- 33% dei maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto agli utilizzi al 17 marzo;
- 33% dei prestiti ed altri finanziamenti di cui al co. 2 lett. b), la cui scadenza è prorogata al 30.09.2020;
- 33% delle singole rate o canoni sospese fino 30.09.2020 ai sensi del co. 2 lett. c).
La moratoria può essere applicata anche ai finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, con automatico allungamento del contratto di provvista, coerentemente al prolungamento dell’operazione di finanziamento, in costanza di condizioni e senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi, tuttavia per i finanziamenti agevolati è fatto obbligo di preventiva comunicazione all’ente incentivante.
I commi che vanno dal 7 all’11 riportano le modalità di attivazione ed escussione della garanzia da parte degli intermediari, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.
Lo scopo generale della moratoria è quello di impedire che un calo consistente della domanda, sebbene probabilmente limitato nel tempo, ingeneri effetti permanenti sull’attività di un numero elevato d’imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.
Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ritiene, inoltre, che tra i beneficiari possano rientrare anche liberi professionisti e lavoratori autonomi giacché la raccomandazione 2003/361/CE, all’art. 1 dell’allegato, definisce impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica”.
La relazione tecnica stima che l’importo complessivo dei prestiti alle PMI che beneficeranno della moratoria superi i 200 miliardi, quindi la misura in questione ha una portata consistente, d’altra parte lascia qualche perplessità la durata di soli 6 mesi, ma non è da escludere che possa essere prorogata con nuovi decreti, fatta salva qualche correzione.
Dario Taramasso
Dottore Commercialista
Revisore Legale
CFP Senior
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