Emergenza COVID-19: sostegno alla liquidità delle imprese (6/6)

Si ritiene utile, in questa particolare situazione, un’analisi del cd. “accordo per il credito 2019” che sebbene estraneo alle misure di sostegno della liquidità introdotte dal Decreto “Cura Italia”, può rappresentare un ulteriore strumento di respiro finanziario per le imprese italiane.
L’accordo è stato siglato tra l’ABI e buona parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese, ossia Alleanza Cooperative italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).
Il fine dell’accordo è quello di sopperire il più possibile al fatto che la regolamentazione europea ed internazionale non tiene in considerazione le peculiarità del tessuto imprenditoriale Italiano, fatto di tantissime micro e piccole imprese, pertanto l’ABI ha voluto rafforzare la collaborazione con le citate associazioni di rappresentanza con l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso al credito, incrementare la condivisione delle iniziative di regolamentazione comunitaria ed introdurre i necessari adeguamenti alla misura di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI già prevista dal precedente accordo del 2015.
La nuova misura è denominata “imprese in ripresa 2.0”
La misura, valida dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
- sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- allungare la scadenza dei finanziamenti.
Possono farne richiesta le micro imprese e le PMI, così come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Italia ed appartenenti a qualsiasi settore.
Tali imprese, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca tra le esposizioni “non performing”, pertanto le rate potranno essere già scadute (non pagate in tutto o in parte), ma dovranno esserlo da meno di 90 giorni, inoltre non saranno ammessi i finanziamenti per i quali sia già stata concessa la sospensione o l’allungamento nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Viene stabilito che, qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’operazione possa essere realizzata solo previa estensione della durata delle garanzie medesime per il periodo di ammortamento aggiuntivo del finanziamento.
Per quanto concerne la sospensione, essa può avere durata massima di 12 mesi e risulta applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing immobiliare ovvero mobiliare; viene inoltre sancita l’ammissibilità alla sospensione anche per i mutuo e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o conto interessi se:
- l’ente erogante l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al MEF, che provvede a pubblicarlo sul proprio sito internet;
- a seguito della sospensione, il piano originale di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
Le operazioni di sospensione comportano la traslazione del piano di ammortamento per il periodo accordato, fermo restando che gli interessi sul capitale sospeso devono essere corrisposti alle scadenze originarie; nel leasing l’opzione di riscatto viene coerentemente postergata.
Alle Pmi non possono essere addebitate spese ed oneri aggiuntivi oltre quanto sostenuto dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione, fermo restando che il tasso di interesse può essere aumentato rispetto a quello originario e in relazione alle suddette spese nel limite di 60 punti base.
L’allungamento, per contro, è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della sigla dell’accordo.
Viene stabilito che il periodo massimo di allungamento dei mutui sia pari alla durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve l’allungamento non può superare i 270 giorni, mentre per il credito agrario il limite massimo è di 120 giorni.
Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono essere chieste anche in relazione ad insoluti di pagamento registrati dall’impresa su crediti anticipati dalla banca.
Parallelamente a quanto visto in caso di sospensione, il tasso di interesse originario può subire un incremento solo a condizione e nella misura in cui sia connesso ai maggiori oneri che la banca sostiene per l’operazione.
Il 6 marzo 2020 è stato successivamente siglato tra le parti di cui sopra un “addendum” all’accordo in oggetto al fine di sostenere le imprese nazionali colpite dall’emergenza Covid-19, estendendo le misure sovra esposte agli impegni finanziari in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore di imprese danneggiate dall’emergenza.
L’addendum sottolinea l’opportunità, in alcuni casi la necessità, che le banche, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle qui sopra riportate, quali ad esempio:
- sospensione dell’intera rata;
- concedere sospensioni e allungamenti ad imprese diverse dalle PMI;
- non prevedere aumenti del tasso d’interesse;
- sospendere e allungare tipologie di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’accordo;
- ridurre al minimo i tempi di risposta.
A questo punto si ritiene utile effettuare una comparazione degli aspetti principali tra la moratoria introdotta dal decreto “Cura Italia” e quella prevista dall’accordo in oggetto.
In primis va evidenziato come, salvo diversa possibilità offerta dalle banche su indicazione dell’Addendum, la moratoria ex lege è totalmente gratuita, mentre quella prevista dall’accordo può comportare un incremento del tasso di interesse fino a 60 punti base.
Secondariamente la moratoria ex lege, salvo il debitore non opti per sospendere solo il rimborso della quota capitale, prevede la sospensione integrale della rata, mentre la moratoria ABI prevede che la quota interessi sia addebitata alle originarie scadenze. Si ritiene probabile che in caso di moratoria secondo decreto la quota interessi relativa alle rate che maturano durante la sospensione sarà addebitata, senza ulteriori interessi, o in unica soluzione alla prima rata post-moratoria, oppure in quote di pari importo spalmate sulla durata residua post-moratoria del finanziamento.
La moratoria di cui all’art. 56 del Decreto 18/2020 riguarda linee a breve, mutui e prestiti rateali e non rateali, mentre quella prevista dall’accordo prevede la sospensione per i finanziamenti a medio lungo termine e dei leasing, e l’allungamento dei piani di ammortamento di mutui e finanziamenti a breve.
Dall’analisi della moratoria ex lege emerge ancora il blocco del computo dei giorni dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento, di cui non c’è traccia nella misura dell’accordo.
Si prosegue segnalando tempistiche diverse: la moratoria ex lege impedisce la revoca delle linee di credito a breve, proroga i prestiti non rateali e sospende le rate in scadenza, il tutto fino al 30 settembre 2020, diversamente la moratoria ABI consente sospensioni fino a 12 mesi o allungamenti non superiori al 100% della durata residua.
Per concludere, al momento attuale solo la moratoria ex lege, salvo nuovi elementi oggettivi, garantisce la neutralità rispetto alla classificazione sulla qualità del credito delle esposizioni oggetto di intervento, tuttavia non si esclude che l’accordo e il relativo Addendum possano essere integrati in questa direzione.
Dario Taramasso
Dottore Commercialista
Revisore Legale
CFP Senior
Articolo del: