Emergenza Covid-19 tra sanzione penale ed amministrativa

Con il Decreto Legge n. 19 del 2020, entrato in vigore lo scorso 26 marzo, sono state attuate delle importanti modifiche sanzionatorie, in riferimento alle violazioni delle regole imposte per contrastare il diffondersi del Covid-19.
In particolare, fino al 26 marzo, chi veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione, era sottoposto ad un procedimento penale per la violazione del reato di cui all’art. 650 c.p., che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad € 206.
Il Governo, ritenendo questa misura poco efficace, ha previsto, all’art. 4 del Decreto, in vigore dal 26 marzo, la sola sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000.
Sempre nel medesimo articolo si scrive, espressamente, che non trova applicazione il reato di cui all’art. 650 c.p.
Rimane, quindi, il problema circa le violazioni dell’art. 650 c.p. commesse prima del 26 marzo.
Lo stesso art. 4 del citato Decreto, al comma 8, stabilisce che la sanzione amministrativa si applica anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, in misura ridotta della metà.
In sostanza l’Autorità penale, anche per i fatti commessi prima del 26 marzo, trasmetterà i fascicoli a quella amministrativa. Quindi non si verrà sottoposti ad un procedimento penale.
La risposta sanzionatoria penale rimane, tuttavia, in vigore in riferimento al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti positivi al Covid-19. In questo caso trova applicazione l’art. 452 c.p., delitto colposo contro la salute pubblica, o il reato di cui all’art. 260 del Testo Unico delle leggi sanitarie, con pene molto più elevate.
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