Emissioni di fatture per operazioni inesistenti
Il reato si consuma istantaneamente

L'articolo 8 del D.Lgsl. 10 marzo 2000, n.74 letteralmente prevede che sia punito con la reclusione da un anno a sei anni chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'appplicazione della disposizione di cui sopra l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
La Corte di Cassazione nella sentenza 28 gennaio 2015 n.3918 fissa il principio per cui il reato di cui all'art.8 Dlgs n.74/2000 si perfeziona al momento della emissione delle fatture e prescinde dalla effettiva utilizzazione della stessa da parte del soggetto a favore del quale e' stata emessa e dall'effettivo conseguimento di un'evasione di imposta.
Infatti secondo costante giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti gia' punita dall'Art.4 lett.d) dl N.429/1982 convertito in L.n.516/1982, prevista dall'Art.8 DLgs. n.74/2000, si configura come un reato di pericolo astratto, atteso che mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale, anticipando la soglia dell'intervento punitivo rispetto al momento della dichiarazione ed essendo svincolata dal conseguimento di una effettiva evasione, punendo comportamenti propedeutici connotati da potenzialita' lesiva del citato interesse erariale.
Pertanto non e' necessaria, ai fini della configurabilita' del reato la dichiarazione fiscale richiesta e tanto meno il conseguimento dell'evasione fiscale.
La Corte di Cassazione nella sentenza 28 gennaio 2015 n.3918 fissa il principio per cui il reato di cui all'art.8 Dlgs n.74/2000 si perfeziona al momento della emissione delle fatture e prescinde dalla effettiva utilizzazione della stessa da parte del soggetto a favore del quale e' stata emessa e dall'effettivo conseguimento di un'evasione di imposta.
Infatti secondo costante giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti gia' punita dall'Art.4 lett.d) dl N.429/1982 convertito in L.n.516/1982, prevista dall'Art.8 DLgs. n.74/2000, si configura come un reato di pericolo astratto, atteso che mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale, anticipando la soglia dell'intervento punitivo rispetto al momento della dichiarazione ed essendo svincolata dal conseguimento di una effettiva evasione, punendo comportamenti propedeutici connotati da potenzialita' lesiva del citato interesse erariale.
Pertanto non e' necessaria, ai fini della configurabilita' del reato la dichiarazione fiscale richiesta e tanto meno il conseguimento dell'evasione fiscale.
Articolo del: