EmoTrasfusione, responsabilità e prescrizione


Trasfusione da sangue infetto – Responsabilità extracontrattuale del Ministero - Prescrizione quinquennale-iure hereditatis, decennale-iure proprio
EmoTrasfusione, responsabilità e prescrizione
La giurisprudenza, e nel caso di specie quella di merito (Trib. Lecce n. 3084/15), conferma ancora una volta che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni cagionati da trasfusione di sangue infetto è di natura extracontrattuale.
Ed invero, il giudice di prime cure dichiara testualmente che grava in capo al Ministero de quo un "obbligo di controllo e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico o preparazione di emoderivati".
Continua il tribunale salentino che, di conseguenza, "l’accertamento dell’omissione di tali attività e l’esistenza di una patologia da virus Hiv o Hbv o Hcv in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, deve indurre a ritenere che, in assenza di altri fattori alternativi, tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento".

La sentenza ha altresì precisato che, ai sensi dell’articolo 2947, comma 1 del cod.civ., la prescrizione, relativamente al danno subito dal soggetto trasfuso in vita, è quella quinquennale, trattandosi di danno causato da lesione colposa, mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio potendosi in tale ipotesi configurare una condotta integrante il reato di omicidio colposo.

Inoltre, è necessario puntualizzare che il termine della prescrizione, alias il dies a quo, inizia a decorrere nel "momento in cui la malattia è percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche"(Cass. Civ., S.U.,
11 gennaio 2008 n.581). In ultima analisi il tribunale ha riconosciuto agli eredi della donna deceduta a causa dell'HCV (epatite cronica attiva da virus C), contratta a seguito emotrasfusione, un maxi-risarcimento di diverse centinaia di migliaia di euro in favore degli eredi, il coniuge e i due figli.

Articolo del:


di Avv. Peppino Basile

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse