Enti bilaterali, tra obbligo e diritti

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, si è pronunciato definitivamente circa l’obbligatorietà di adesione al sistema della bilateralità.
aziende NON aderenti all’associazione datorile firmataria del CCNL applicato |
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aziende aderenti all’associazione datorile firmataria del CCNL applicato |
L'obbligo di iscrizione e contribuzione agli enti bilaterali sussiste solo per i datori di lavoro che aderiscono ad una delle associazioni stipulanti il contratto collettivo.
L’immediata conseguenza è che i datori di lavoro non aderenti all’associazione firmataria il C.C.N.L., in virtù della libertà associativa così come garantita dalla Costituzione Italiana, in linea teorica non risultano obbligati all’adesione.
Il caso delle aziende NON aderenti all’associazione datorile firmataria del CCNL applicato
Tuttavia, pur non risultando obbligati, anche i datori di lavoro che non aderiscono volontariamente all'ente bilaterale, in alcuni casi, sono tenuti a corrispondere emolumenti sostitutivi della retribuzione persa dal lavoratore, in particolare:
• il contributo all'ente non versato, sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. o dall’ente, a titolo di indennità sostitutiva di mancata adesione [1]
• delle equivalenti prestazioni di cui il lavoratore avrebbe potuto beneficiare attraverso il sistema della bilateralità.
Tale valutazione è dovuta al fatto che la mancata adesione nonché il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, determina:
minori prestazioni per il lavoratore non iscritto |
e conseguentemente |
svantaggio economico per il lavoratore non iscritto |
La differenza fra l’iscrizione all’ente bilaterale e il diritto alla fruizione delle prestazioni
Il lavoratore acquista il diritto, non già a ritrovarsi iscritto all'Ente Bilaterale, ma di poter fruire delle prestazioni fornite dal sistema della bilateralità, nazionale e regionale.
Da ciò deriva che le prestazioni ottenibili attraverso le tutele definite dagli enti bilaterali risultano comprese nella parte economico/normativa del contratto collettivo di lavoro, mentre l’iscrizione/contribuzione all'ente, si inquadrata nella parte "obbligatoria" del contratto.
Tuttavia, questo principio non può determinare la regola generale e non risulta sufficiente di per sé a vincolare il datore di lavoro.
Per determinare l’obbligo è necessario, infatti, che le parti stipulanti il contratto prevedano, per datori di lavoro non aderenti all’associazione datorile firmataria, di riconoscere al prestatore forme alternative di tutela anche attraverso una loro quantificazione economica.
Pertanto l'omissione del versamento all'ente bilaterale obbliga il datore di lavoro, secondo quanto espressamente previsto dal contratto collettivo, a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento:
• di una somma economica di natura retributiva;
• di una prestazione equivalente a quella erogata dalla bilateralità;
Di conseguenza:
• l'impresa che aderisce alla bilateralità assolve ogni suo obbligo nei confronti del lavoratore;
• le imprese che invece decidono di non aderire alla bilateralità, senza versare il relativo contributo, non potranno esimersi dal versare direttamente al lavoratore un elemento aggiuntivo di retribuzione quantificato forfettariamente dallo stesso contratto collettivo e di fornire una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.
Pertanto dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento. Tale diritto potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli.
Le conseguenze della mancata adesione all’ente bilaterale
In caso di mancata adesione è necessario corrispondere l’elemento aggiuntivo della retribuzione come individuato dalla contrattazione collettiva o dal regolamento dell’ente.
L’elemento aggiuntivo è assimilato a retribuzione, con la conseguenza che sull’importo sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali. L’azienda non è in ogni caso tutelata nei confronti della richiesta del lavoratore di erogazione delle provvidenze di cui avrebbe avuto diritto in caso di iscrizione all’ente.
In caso di mancata adesione e mancata corresponsione dell’elemento aggiuntivo della retribuzione le conseguenze sono molteplici e si possono così sintetizzare:
• il lavoratore potrà richiedere la corresponsione dell’elemento aggiuntivo della retribuzione entro il termine prescrizionale dei crediti di lavoro (di norma 5 anni) e in ogni caso richiedere l'erogazione delle provvidenze di cui avrebbe avuto diritto in caso di iscrizione all’ente
o gli istituti previdenziali potranno richiedere la contribuzione dovuta sull’elemento aggiuntivo della retribuzione
o il datore di lavoro non applica integralmente la contrattazione collettiva di settore, con la conseguenza;
• della mancata regolarità contributiva;
• della mancata dichiarazione di DURC interno;
• della decadenza dei benefici contributivi in corso e dell’impossibilità di beneficiarne in generale;
• dell’impossibilità di dichiarare di essere in regola con gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale.
[1] L’indennità sostitutiva di mancata adesione assume significato di retribuzione, pertanto è dovuta per tutte le mensilità contrattuali ed è dovuta altresì la contribuzione INPS e INAIL. Non è, al contrario, retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.
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