Entro il 3 aprile il Mod. EAS per enti associativi


Gli Enti associativi devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di variazione del 2017 per poter fruire dei benefici fiscali
Entro il 3 aprile il Mod. EAS per enti associativi
Gli enti associativi devono indicare all’Agenzia delle entrate, mediante il modello Eas, le modifiche, intervenute nel corso del 2017, su dati e notizie rilevanti ai fini fiscali in precedenza già comunicati.
Il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
L’appuntamento riguarda i seguenti enti, ciascuno identificato nel modello Eas con un codice: associazioni politiche, associazioni sindacali, associazioni di categoria, associazioni religiose, associazioni assistenziali, associazioni culturali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, associazioni di formazione extra-scolastica della persona, società sportive dilettantistiche, associazioni pro-loco organizzazioni, altri enti...

L’adempimento deve essere effettuato soltanto se si tratta di variazioni determinanti per la fruizione delle agevolazioni fiscali concesse agli enti interessati. L’obiettivo primario è contrastare eventuali frodi e tutelare le vere forme associazionistiche.

Di conseguenza, non occorre inviare il modello se le novità hanno riguardato: i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità, i messaggi pubblicitari, l’ammontare medio delle entrate complessive, il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio, l’ammontare di erogazioni liberali ricevute, l’ammontare di contributi pubblici ricevuti il numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi. Altra ipotesi di ripresentazione del modello è quella relativa alla perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria): in tal caso, infatti, il modello deve essere ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione "Perdita dei requisiti".

In generale, gli enti di nuova creazione sono tenuti alla trasmissione del modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Modalità di invio
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica e può essere eseguita direttamente dal contribuente (attraverso Fisconline o Entratel) oppure tramite un intermediario abilitato (sul sito delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e di controllo).

Ravvedimento
L’associazione che non rispetta la scadenza del 3 aprile può regolarizzare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza), presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 con il codice tributo "8114" (remissione in bonis).

Articolo del:


di Dott. Bruno Pagamici

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse