Equiparazione tra figli naturali e figli illegittimi


Nessuna distinzione tra figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, introduzione del concetto "Unicità del principio di FIGLIO"
Equiparazione tra figli naturali e figli illegittimi
A poco più di un anno dall'approvazione della legge delega che ha avviato la riforma, tutti i figli sono uguali, ovvero hanno un'uguale posizione e tutela giuridica.
E' quanto prevede il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n.154 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio 2014, n.5 che recante "modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi", ha portato a compimento la più radicale modifica del diritto di famiglia successiva alla legge 19 maggio 1975, n.151.

Per il codice civile ora si è solo figli. Per secoli, in Italia, i figli naturali non sono stati titolari di diritti ereditari nei confronti di padri, nonni, zii e fratelli venendo anche definiti illegittimi. Con le modifiche normative è quindi pienamente realizzato ed addirittura superato non solo il disposto dell'art.30 della Costituzione ("E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio."), ma anche il disposto degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, come sottolineato dalla Corte Europea dei diritti umani, vietano discriminazioni in base alla nascita e la distinzione fra famiglia legittima e illegittima. Inoltre si concretizza appieno, in materia di diritto di famiglia e di successione, il superiore interesse del minore, poichè chi è stato generato, anche al di fuori del matrimonio, è un soggetto portatore di diritti nei confronti dei genitori e degli altri parenti.

Ma passiamo ad analizzare nel dettaglio le modifiche che il testo del provvedimento ha apportato:
- Introduzione del principio dell'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l'eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli "legittimi e ai figli "naturali" e la sostituzione degli stessi con quello di "figlio;
- Il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
- La sostituzione della dicitura "potestà genitoriale" con quella di "responsabilità genitoriale";
- La modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:
- Limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l'azione di disconoscimento della paternità;
- Introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere "rapporti significativi" con i nipoti minorenni;
- Introdurre e disciplinare l'ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all'interno dei procedimenti che li riguardano;
- Portare a dieci anni il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;
- Modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del "diritto di commutazione" , (ovvero la possibilità di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si opponevano) in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l'eredità dei figli naturali.

Articolo del:


di Avv. Daniela Bontà

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse