Equitalia: interessi di mora più leggeri
E' stato rideterminato il tasso da applicare su base annua che passa dal 5.14% al 4,88%

Dal 15 maggio 2015 gli interessi di mora sulle cartelle di pagamento diventeranno piu' leggeri. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e' stato infatti rideterminato il tasso da applicare su base annua che passa dal 5.14% al 4,88%.
La nuova misura degli interessi fissata sulla base della media dei tassi bancari attivati e' stata individuata dalla Banca D'Italia.
L'abbassamento e' stato quindi registrato in coerenza con la leggera flessione dei tassi che si e' avuta nel 2014.
Gli interessi che sono stati oggetto di rideteminazione sono quelli previsti sulle cartelle di pagamento i quali decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della notifica della cartella fino a quella in cui avviene il pagamento. Ai fini della determinazione degli interessi in oggetto e' utile ricordare che questi ultimi non devono essere calcolati sull'intero importo iscritto a ruolo in quanto restano esclusi gli interessi e le sanzioni pecuniarie.
E' necessario che Equitalia non provveda soltanto ad irrogare gli interessi di mora, in quanto, nelle cartelle di pagamento troviamo anche gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Questa tipologia di interessi e' calcolata dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento fino alla data della consegna del ruolo dell'agente della riscossione.
Altra fattispecie che non deve essere confusa con gli interessi di mora e' rappresentata dagli interessi di dilazione previsti allorquando sia richiesto e concesso un piano di rateazione.
In questo caso la misura e' pari:
- al 4.5% per i debiti erariali;
- al 6.05% per quelli previdenziali;
- negli altri casi e' necessario far riferimento al tasso stabilito da ogni singolo utente.
La nuova misura degli interessi fissata sulla base della media dei tassi bancari attivati e' stata individuata dalla Banca D'Italia.
L'abbassamento e' stato quindi registrato in coerenza con la leggera flessione dei tassi che si e' avuta nel 2014.
Gli interessi che sono stati oggetto di rideteminazione sono quelli previsti sulle cartelle di pagamento i quali decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della notifica della cartella fino a quella in cui avviene il pagamento. Ai fini della determinazione degli interessi in oggetto e' utile ricordare che questi ultimi non devono essere calcolati sull'intero importo iscritto a ruolo in quanto restano esclusi gli interessi e le sanzioni pecuniarie.
E' necessario che Equitalia non provveda soltanto ad irrogare gli interessi di mora, in quanto, nelle cartelle di pagamento troviamo anche gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Questa tipologia di interessi e' calcolata dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento fino alla data della consegna del ruolo dell'agente della riscossione.
Altra fattispecie che non deve essere confusa con gli interessi di mora e' rappresentata dagli interessi di dilazione previsti allorquando sia richiesto e concesso un piano di rateazione.
In questo caso la misura e' pari:
- al 4.5% per i debiti erariali;
- al 6.05% per quelli previdenziali;
- negli altri casi e' necessario far riferimento al tasso stabilito da ogni singolo utente.
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