Equitalia: limiti alla riscossione coattiva


Con i Decreti Legge n. 16/2012 e n. 69/2013 il legislatore ha imposto dei paletti al potere di Equitalia a favore dei contribuenti
Equitalia: limiti alla riscossione coattiva
Negli ultimi anni, anche a seguito di dolorose vicende che hanno visto coinvolti numerosi contribuenti (per lo più artigiani e piccoli imprenditori), il Legislatore ha cercato di porre un argine allo "strapotere" di Equitalia nella sua attività di riscossione dei tributi.
In questa sede si analizzeranno, seppur in forma succinta, due provvedimenti che hanno introdotto rilevanti novità in materia: i Decreti Legge n. 16/2012 e n. 69/2013.
Il primo provvedimento (D.L. n. 16/2012) ha focalizzato la propria attenzione sui seguenti aspetti:
rateizzazione;
pignoramento presso terzi;
interessi di mora;
rateizzazione.
Per quanto concerne l’iscrizione ipotecaria, il Legislatore ha previsto che l’Agente della riscossione (generalmente Equitalia) non possa iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore se l’importo del credito non superi i 20.000 euro.
Relativamente al pignoramento presso terzi, il D.L. n. 16/2012 ha fissato dei limiti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità inerenti il rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Tali somme possono essere pignorate fino a:
1/10 per somme fino a 2000 euro;
1/7 per somme da 2000 a 5000 euro;
1/5 per somme superiori a 5000 euro.
Quanto agli interessi di mora, questi dovranno essere calcolati non più sull’intero debito iscritto a ruolo, ma solo sul credito originario (al netto, quindi, di eventuali sanzioni e interessi).
Infine, il Decreto Legge n. 16/20 ha introdotto la possibilità per il debitore di chiedere che il piano di rateizzazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
Il Decreto Legge n. 69/2013, meglio noto come "Decreto del fare", ha introdotto ulteriori limiti al potere di riscossione di Equitalia.
Tale provvedimento, in particolare, ha focalizzato la propria attenzione su due aspetti:
rateizzazione;
pignoramento.
Per quanto concerne la rateizzazione, è stato aumentato da 72 a 120 il numero di rate concedibili al contribuente che dimostri di trovarsi in gravi difficoltà economiche. A tal proposito l’articolo 52 comma 1 del decreto in oggetto ha disposto che si versa in tale situazione quando ricorrono congiuntamente due condizioni:
· accertata impossibilità del contribuente di assolvere il pagamento del debito tributario secondo un piano di rateizzazione ordinario ;
· valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateizzazione concedibile.
Altra importante novità inerente la rateizzazione riguarda la decadenza: il contribuente decade dal beneficio del termine se non paga otto rate, anche non consecutive ( in precedenza la decadenza si verificava se il contribuente avesse omesso omesso di pagare due rate).
Quanto alle novità inerenti il pignoramento, il Decreto Legge n. 69/2013 ha disposto che l’Agente della riscossione non possa pignorare l’immobile del debitore qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :
1. deve trattarsi dell’unico immobile del debitore con esclusione di abitazioni di lusso e comunque di fabbricati rientranti nelle categorie catastali A/8 e A/9 ;
2. l’immobile dev’essere adibito ad uso abitativo ;
3. il debitore deve avere la residenza anagrafica in tale immobile.
L’Agente della riscossione può in ogni caso intervenire nelle procedure esecutive promosse da altri creditori.
Per tutti gli altri immobili per cui non ricorrono le condizioni suindicate, l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare se il debito credito tributario superi la somma di 120.000 euro. E’ necessario, inoltre, che sia stata iscritta ipoteca e che siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione della medesima senza che il debito sia stato estinto.
Per quanto concerne il pignoramento di beni aziendali, questi potranno essere pignorati nei limiti di un quinto solo nel caso in cui i beni totali non saranno comunque sufficienti a coprire il debito con il fisco.

Inoltre, è stata introdotta un’ulteriore garanzia a favore del contribuente - debitore: la custodia dei beni pignorati è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non potrà aver luogo prima che siano trascorsi trecento giorni dallo stesso pignoramento. In tal modo è maggiormente tutelato il diritto dell’impresa a proseguire la propria attività anche in presenza di pendenze con il fisco.

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di Rosati Avv. Flaviano

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