Equitalia. Nullità dei provvedimenti esecutivi


Equitalia. Cassazione: nullità dei provvedimenti esecutivi e fermi amministrativi senza avviso al contribuente
Equitalia. Nullità dei provvedimenti esecutivi
Sempre più spesso, soprattutto nel periodo di crisi attuale, Equitalia notifica provvedimenti esecutivi o fermi amministrativi (es. dell'automobile) a cittadini che non sono stati in grado di pagare quanto richiesto dall'Amministrazione Finanziaria, dall'INPS e degli enti pubblici territoriali (Comuni, Regioni e Province): si tratta di iscrizioni ipotecarie, pignoramenti sui conti correnti, fermi amministrativi di veicoli.
I poteri attribuiti dalla legge al Concessionario per la Riscossione sono enormi in quanto permettono di incidere direttamente nella sfera giuridica del contribuente; gli atti emessi da Equitalia, infatti, sono direttamente esecutivi, non è necessario cioè che l'Agente di riscossione si debba rivolgere ad un giudice per potersi rivalere sul patrimonio del debitore.
Ma i suddetti poteri, giustificati dalla natura pubblicistica dei crediti da riscuotere, devono perciò necessariamente essere contemperati da regole rigidissime a tutela dei contribuenti, onde evitare abusi.

Una di tali regole prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica (es. Equitalia) non possano ipotecare i beni se prima non inviano al soggetto l'avviso previsto dall'art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973, ovvero una raccomandata contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Detto avviso ha validità di 180 giorni. L'unico caso in cui tale avviso può essere omesso è durante il primo anno dalla notifica della cartella esattoriale.

Proprio in quest'ottica si inserisce la sentenza della sesta sezione civile della Cassazione, depositata in data 11.03.2015, con cui la Suprema Corte stabilisce che sono nulli tutti gli atti esecutivi di Equitalia non preceduti da un preavviso di trenta giorni, definitivamente sancendo, con efficacia retroattiva, la nullità e l'improcedibilità di tutte le ipoteche, i fermi e i pignoramenti di Equitalia non anticipati trenta giorni prima da informazione al contribuente e invito per il contraddittorio.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, "in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione al contribuente della futura adozione di un atto o un provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo".
Molto spesso, invece, Equitalia non ha ottemperato a tale obbligo ed ha invece utilizzato una prassi che, affermano i Giudici, ha palesemente violato il principio del preventivo contraddittorio endoprocedimentale, contraddittorio che è onere di Equitalia attivare prima di ogni azione incisiva in danno del contribuente.
In pratica la Corte ha confermato la necessità di un avviso che preceda qualsiasi azione che possa ledere gli interessi del destinatario, ipoteca compresa.
L'amministrazione, pertanto, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell'art. 77 dello stesso d.p.r. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema può essere fissato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento dovuto.

In sostanza, tutte le procedure esecutive attivate da Equitalia senza il rispetto di tale requisito procedurale potranno risultare nulle, dal momento che i contribuenti non hanno ricevuto i preavvisi secondo le modalità previste dalla legge, essendo pertanto impossibilitati ad azionare le legittime attività di difesa.
Pertanto, volendo riassumere, chi ha ricevuto un pignoramento, un fermo amministrativo o un'iscrizione ipotecaria a seguito di notifica della cartella esattoriale, non preceduto da un preavviso al contribuente, potrà chiederne l'annullamento al giudice competente.

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di Avv. Smeralda Cappetti

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