Equitalia: nuova rateazione


Nuova rateazione per i contribuenti con rateazione decaduta
Equitalia: nuova rateazione
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20/08/2016 la legge di conversione del cosiddetto decreto "enti locali".
E' INIZIATO COSì A DECORRERE IL TERMINE DI 60 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELL'APPOSITA ISTANZA NECESSARIA PER OTTENERE UNA NUOVA RATEAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI DECADUTI DAI PIANI PRECEDENTEMENTE ACCORDATI.
Sono interessate tutte quelle rateazioni per le quali i contribuenti risultano decaduti alla data del 1/07/2016 ma gli effetti sono diversi a seconda di quanto sia stato concesso in precedenza in beneficio.
I contribuenti che hanno ottenuto la rateazione prima dell'entrata in vigore del D.L. N.159/2015, quindi sono decaduti dopo il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, possono fruire della nuova opportunita' ma con il pagamento del pregresso (cioe' le rate scadute). SEMBRA CHE SIA QUESTA L'INTERPRETAZIONE CORRETTA. Invece i contribuenti che hanno ottenuto il beneficio dopo il 22/10/2015 possono ottenere una rateazione senza pagare l'importo precedentemente scaduto.
LA NUOVA RATEAZIONE PUO' RIGUARDARE SIA I DEBITI AVENTI NATURA TRIBUTARIA MA ANCHE DEBITI ISCRITTI A RUOLO AVENTI ALTRA NATURA COME AD ESEMPIO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. POSSONO ESSERE AMMESSI AD UN NUOVO PIANO ANCHE I CONTRIBUENTI CHE SONO DECADUTI DALLE MAXI RATEAZIONI DI 120 RATE.
LA DURATA MASSIMA DELLA RATEAZIONE STRAORDINARIA NON PUO SUPERARE 72 RATE MENSILI. TUTTAVIA SE LA RATEAZIONE INIZIALE ERA PIU' LUNGA E' AMMESSA LA CONSERVAZIONE DELLA DURATA ORIGINARIA. L'AMMONTARE MINIMO DELLA RATA E' DI 50 EURO. PER LE SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE LA DURATA MASSIMA E' DI 24 RATE MENSILI.
IL MANCATO PAGAMENTO DI SOLE DUE RATE, ANCHE SE NON CONSECUTIVE, DETERMINA LA PERDITA DEL BENEFICIO.
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E' IL 20.10.2016. DI CONSEGUENZA LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN RITARDO ANCHE DI UN SOLO GIORNO NON VERRA' ACCETTATA.

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di Comm. Emanuela Carocci

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