Equitalia: pignoramento dei conti correnti 3


1) Pignoramento dei conti correnti 2) Procedura dolorosa 3) Equitalia
Equitalia: pignoramento dei conti correnti 3
EQUITALIA: PIGNORAMENTO CONTI CORRENTI articolo n 3
Il pignoramento dei conti correnti
Tutti noi siamo titolari di conto corrente o di libretto di risparmio in banca o in posta.

Sul conto e sul libretto affluiscono le somme che ci pervengono a titolo di stipendio o di pensione, ovvero per le imprese, affluiscono i pagamenti dei clienti.

Ebbene, se noi siamo debitori verso qualcuno, e questo qualcuno ottiene un ordine di pagamento dal Tribunale, anche se non vogliamo onorare il nostro debito, il nostro creditore, rivolgendosi all’avvocato, ha la facoltà, con una apposita procedura, di prendere direttamente le somme che gli spettano dal nostro conto corrente o dal nostro libretto di risparmio, dando l’ordine alla Banca o alla Posta di pagare al posto nostro.

Ecco semplicemente spiegato il PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.

PROCEDURA DOLOROSA
È una procedura dolorosa, questa del pignoramento presso terzi, che l’avvocato mette in atto su richiesta del cliente vittorioso in causa, solo quando non riesce ad ottenere dal’avversario il pagamento dovuto.

La procedura dolorosa, però, secondo il nostro Codice di Procedura Civile, è condotta sotto il controllo del Tribunale, con le garanzie del DIRITTO DI DIFESA (art 543 e ss c.p.c.)

COME PROCEDE EQUITALIA?
Del tutto diversa è la situazione di EQUITALIA, la quale agisce per il creditore Stato e per incassare somme dal cittadino dovute per tasse, imposte,contributi previdenziali, o multe.

Equitalia, assistita da una LEGGE SPECIALE, il d.p.r. 602\1972, è esonerata dal CONTROLLO OPERATO DAL TRIBUNALE, QUALE GIUDICE DELL’ESECUZIONE FORZATA, e quindi il cittadino che subisce il pignoramento di EQUITALIA, NON HA LE STESSE GARANZIE DI DIFESA.

Infatti Equitalia non è OBBLIGATA a chiedere che il cittadino debitore di tasse ed imposte, e la Banca e la Posta che detengono il suo conto corrente o il suo libretto di risparmio, SIANO CONVOCATI in APPOSITA UDIENZA, DAVANTI AD UN GIUDICE che decida se sono o no dovute le somme richieste o quanto è dovuto.

Equitalia procede con ATTO DI PIGNORAMENTO, inviato a Banca o Posta, dove si ORDINA DI PAGARE LE SOMME DOVUTE ENTRO GIORNI 15.

Il cittadino debitore viene a conoscenza del pignoramento in quanto l’ atto viene notificato anche a lui.

Equitalia, adeguandosi al D.L. 16\2012 convertito in legge 44\2012, ha reso noto nei propri comunicati stampa che nei pignoramenti presso terzi di somme di denaro, agirà come segue:

Per pensioni e stipendi SUPERIORI ad euro 2.500,00 la quota pignorata corrisponderà ad euro 250, cioè un ad un DECIMO dello stipendio o pensione;
Se lo stipendio o la pensione sono più ALTI, le quote pignorabili differiscono, da UN SETTIMO per IMPORTI COMPRESI tra euro 2.500 e 5.000, sino ad UN QUINTO, se si superano i 5.000 euro mensili.

Il problema si pone per le somme depositate e GIACENTI sul conto corrente, le quali, secondo Legge, sono TUTTE PIGNORABILI.

Equitalia assicura che non porrà in essere il pignoramento sull’ULTIMO RATEO di STIPENDIO o PENSIONE, lasciandolo nella disponibilità del cittadino.

Nei prossimi articoli sull’argomento, sempre pubblicati su Pronto Professionista.it, verranno proposti alcuni argomenti difensivi.

AVVOCATO ALESSANDRA BOTTURA

Studio Legale in Verona

Articolo del:


di Avv. Alessandra Bottura

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse