EQUITALIA: POSSIBILE CHIEDERE UNA NUOVA RATEAZIONE


Nuova opportunità per richiedere la riammissione alla dilazione dei ruoli scaduti presso Equitalia
EQUITALIA: POSSIBILE CHIEDERE UNA NUOVA RATEAZIONE


Equitalia dopo la riapertura dei termini concessa dalla legge di conversione cosiddetta Milleproroghe ha prontamente fornito sul proprio sito i modelli per le nuove richiesta di dilazione.
All’interno del sito di Equitalia sono disponibili, nella sezione Modulistica sottomenù Rateazione (www.gruppoequitalia.it), i moduli per richiedere la dilazione dei ruoli, dopo la riapertura concessa dalla L. n. 11/2015, in vigore dal 1° marzo, di conversione del DL n. 192/2014 ("Milleproroghe").
L’anno scorso l’art. 11-bis del DL n. 66/2014 ha introdotto una forma di dilazione particolare per i contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, fossero decaduti da una dilazione dei ruoli già concessa, a condizione che la relativa domanda fosse stata presentata entro il 31 luglio 2014.
Una modifica inserita in sede di conversione del "Milleproroghe" ha differito tali termini al 31 luglio 2015.
I contribuenti che, al 31 dicembre 2014, risultano decaduti da una dilazione dei ruoli concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono quindi essere riammessi al beneficio se presentano la domanda entro il prossimo 31 luglio 2015.
Si precisa che il contribuente deve essere decaduto da una precedente rateazione con il mancato pagamento di otto rate. A nulla rileva il fatto che Equitalia tramite procedura interna abbia chiuso la rateazione in data successiva.
Se l’ottava rata non pagata scade in dicembre 2014 si può accedere alla nuova dilazione anche se Equitalia lascia circa un margine di due mesi per continuare a beneficiare della dilazione precedente.
Con la nuova domanda di rateazione, da presentare tassativamente entro il 31 luglio 2015, i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (sei anni).
La nuova domanda presenta però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (invece delle solite otto rate).

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di Dott. Maurizio Fioretti

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