Equitalia, prescrizione crediti dopo cinque anni


Alle cartelle emesse dall'ente di riscossione si applica il termine quinquennale se i crediti intimati non derivano da sentenze passate in giudicato
Equitalia, prescrizione crediti dopo cinque anni
È quanto emerge da una recente sentenza di merito pronunciata lo scorso aprile dal Giudice di Pace di Savona in un caso di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. relativa a intimazione di pagamento.

Nel caso di specie, Equitalia aveva notificato a un contribuente un’intimazione relativa a sei cartelle esattoriali notificate tra il 2005 e il 2007 per mancato pagamento di imposte locali nonché di alcune contravvenzioni al codice della strada.

L’intimato proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace eccependo l’intervenuta prescrizione di tutte le cartelle contenute nell’intimazione di pagamento. Ai sensi del combinato disposto degli art. 209 del D. L.vo 285/1992 e art. 28 della Legge 689/1981, infatti, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie deve considerarsi prescritto nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Esaminando gli estratti di ruolo rilasciati da Equitalia, è emerso che tale termine risultava ampiamente decorso per tutte le cartelle in esame, stante la distanza temporale in cui le relative erano avvenute e in mancanza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Inoltre, sottolineava il ricorrente, doveva escludersi l’applicazione del termine ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c. (1), in quanto la cartella esattoriale ha natura di atto amministrativo unilaterale, pertanto privo dell’attitudine ad acquistare efficacia di cosa giudicata (2).

La parte convenuta, in risposta, aderiva all’eccezione di prescrizione per due sole di esse, mentre insisteva per il pagamento delle restanti quattro. Secondo l’ente di riscossione, il termine di prescrizione relativo a crediti ormai cristallizzati nel ruolo notificato, rivestendo la cartella la natura di titolo esecutivo, è decennale, che risultava trascorso solo per due delle sei cartelle notificate. Pertanto l’eccezione di prescrizione sollevata da controparte era da considerarsi infondata.

Il Giudice ha accolto integralmente il ricorso perché, si legge nelle motivazioni, il titolo a cui faceva riferimento la difesa di Equitalia non risultava di formazione giudiziale (per il quale opererebbe il termine prescrizionale ordinario decennale), sicché rispetto alle cartelle in questione operava il termine breve di cinque anni previsto dall’art. 28 della Legge 689/1981. Pertanto doveva ritenersi prescritto l’intero credito portato dall’intimazione di pagamento opposta.

Il GdP, definitivamente pronunciando, ha dichiarato così l’intervenuta prescrizione dell’intero debito, condannando altresì Equitalia al pagamento delle spese di lite. (1) Recita l’art. 2953 c.c.: "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni." (2) Cass. 12263/2007; conforme Trib. Salerno, Sez. Lavoro, 3781/2011

Articolo del:


di Avv. Enrico Bruno

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse