Equitalia: quando e come invalidare una notifica


Le notifiche di Equitalia quando sono inesistenti? Quali conseguenze produce una notifica inesistente?
Equitalia: quando e come invalidare una notifica
Equitalia: quando una notifica può dirsi inesistente
Sono sempre più numerose le decisioni dei giudici di merito che accolgono la questione dell’inesistenza della notifica eseguita da soggetto non abilitato. Da diversi anni Equitalia adotta delle modalità di notifica ai contribuenti, di cartelle esattoriali illecite, con la conseguenza che i crediti azionati nelle cartelle saranno inesigibili.

Quando una notifica è inesistente?
La materia è regolata, per la parte che qui interessa, dal codice di procedura civile, e, per ciò che concerne alcune particolari forme di notificazione in materia tributaria, dall’art.26 del D.P.R. 602/73. Il legislatore in tale norma indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli "....ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario". Da ciò consegue che Equitalia (che è agente/concessionario della riscossione, ma non certo Ufficiale della Riscossione) sia stata esclusa dall’elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l’intervento di un soggetto qualificato ed a ciò preposto dall’Ordinamento.

Quali sono gli effetti?
L’inesistenza della notifica a mezzo raccomandata produce effetti che investono un triplice profilo:
Processuale: possibilità di impugnare la cartella (non) notificata senza alcuna preclusione di decadenza temporale (non decorrono gli ordinari 60 gg). Processuale civilistico: la notifica inesistente non produce alcun effetto giuridico e non può essere oggetto di sanatoria. Nella pratica ciò comporta l’impossibilità di Equitalia di "rimediare" alla errata notifica mediante una nuova e regolare notifica tramite Pubblico Ufficiale riconosciuto dalla legge fino a che, a seguito dell’impugnazione da parte del soggetto intimato al pagamento, non sia pronunciata sentenza definitiva passata in giudicato. Sostanziale: la durata del procedimento di impugnazione della Cartella al fine di accertarne l’inesistenza è piuttosto lungo, e il più della volte il credito oggetto della stessa cartella finisce per cadere in prescrizione.

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di Lorenzo Cirri

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