Errore medico: responsabilità dell`Asl
La ASL è responsabile per l'errore del medico convenzionato
Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2015 n° 6243
La ASL e’ responsabile per l'errore del medico convenzionato
Un nuovo indirizzo giurisprudenziale e’ stato inaugurato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 27 marzo 2015, n. 6243, nella quale i Giudici di Legittimita’ , disattendendo le argomentazioni della Corte territoriale che aveva escluso la responsabilità dell’ASL per l’errore compiuto da un medico convenzionato, hanno al contrario affermato la responsabilità dell'ASL ex art. 1218 c.c. per l'errore compiuto dal medico con essa convenzionato.
La Suprema Corte giunge a conclusioni differenti dalla Corte Territoriale muovendo da un’attenta lettura della legge n. 833/78, la quale dando effettività al precetto costituzionale di cui all’art. 32 Cost. mira a garantire i livelli minimi ed uniformi delle prestazioni sanitarie che devono essere assicurate ai cittadini, includendo "l’assistenza medico-generica" (art. 14 comma 3, lett h)) tra le prestazioni "curative" (così espressamente definite dal combinato disposto degli artt. 19 e 25 della legge 833/78) che il SSN spettano alle Unità sanitarie locali (di seguito USL).
In forza delle richiamate disposizioni, la prestazione medico-generica puo’ avvienire sia in forma ambulatoriale, che domiciliare nei confronti del cittadino ed è prestata dal personale dipendente del servizio pubblico (laddove l’assetto organizzativo delle USL lo consenta) o dal personale con esso convenzionato.
Da un lato quindi, l’utente nella scelta del proprio medico di fiducia è chiamato a optare tra il medico pubblico dipendente operante nelle ASL o il medico convenzionato operante nel comune di residenza dell’utente del S.S.N.; dall’altro lato il medico viene selezionato sulla base di parametri definiti da accordi regionali ed iscritto in appositi elenchi e viene remunerato direttamente dall’ASL senza che nessun obbligo remunerativo sia posto a carico dell’utente.
Secondo i giudici di legittimità ai sensi della normativa in questione la scelta del medico convenzionato per l’assistenza medico-generica deve avvenire nei confronti della ASL, che cura la tenuta degli elenchi dei medici con i quali ha instaurato lo specifico rapporto di convenzionamento, rapporto distinto da quello di lavoro subordinato ma anche da quello del libero professionista, atteso che pur presentando caratteri di autonomia e su un piano di parità è diretto a soddisfare le finalità istituzionali del S.S.N..
La scelta da parte dell’utente del medico di base opera in tale contesto ed entro tali limiti, producendo effetti diretti nei confronti della ASL.
Alla luce di tale assetto normativo si può dunque affermare che l’assistenza medico-generica è una prestazione curativa che ogni utente che si trovi nelle condizioni obiettive stabilite dalla legge ha pieno ed incondizionato diritto di fruire nei limiti e secondo le modalità stabilite dal legislatore, cui corrisponde l’obbligo dell’ ASL di erogarlo per conto del S.S.N.
Vi e’ , pertanto, a carico della ASL un’ obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica, obbligazione il cui adempimento avviene avvalendosi del personale medico dipendente o convenzionato , il quale partecipa di questa obbligazione nella sola fase esecutiva in ragione del convenzionamento con l’ASL, adempiendo alla prestazione curativa per conto della stessa, senza che lui sia legato al paziente da alcun rapporto obbligatorio ex lege o di carattere negoziale, preesistente alla prestazione curativa.
Ne consegue, dunque, che dell’operato di detto personale la stessa Asl e’ responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c.
La ASL e’ responsabile per l'errore del medico convenzionato
Un nuovo indirizzo giurisprudenziale e’ stato inaugurato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 27 marzo 2015, n. 6243, nella quale i Giudici di Legittimita’ , disattendendo le argomentazioni della Corte territoriale che aveva escluso la responsabilità dell’ASL per l’errore compiuto da un medico convenzionato, hanno al contrario affermato la responsabilità dell'ASL ex art. 1218 c.c. per l'errore compiuto dal medico con essa convenzionato.
La Suprema Corte giunge a conclusioni differenti dalla Corte Territoriale muovendo da un’attenta lettura della legge n. 833/78, la quale dando effettività al precetto costituzionale di cui all’art. 32 Cost. mira a garantire i livelli minimi ed uniformi delle prestazioni sanitarie che devono essere assicurate ai cittadini, includendo "l’assistenza medico-generica" (art. 14 comma 3, lett h)) tra le prestazioni "curative" (così espressamente definite dal combinato disposto degli artt. 19 e 25 della legge 833/78) che il SSN spettano alle Unità sanitarie locali (di seguito USL).
In forza delle richiamate disposizioni, la prestazione medico-generica puo’ avvienire sia in forma ambulatoriale, che domiciliare nei confronti del cittadino ed è prestata dal personale dipendente del servizio pubblico (laddove l’assetto organizzativo delle USL lo consenta) o dal personale con esso convenzionato.
Da un lato quindi, l’utente nella scelta del proprio medico di fiducia è chiamato a optare tra il medico pubblico dipendente operante nelle ASL o il medico convenzionato operante nel comune di residenza dell’utente del S.S.N.; dall’altro lato il medico viene selezionato sulla base di parametri definiti da accordi regionali ed iscritto in appositi elenchi e viene remunerato direttamente dall’ASL senza che nessun obbligo remunerativo sia posto a carico dell’utente.
Secondo i giudici di legittimità ai sensi della normativa in questione la scelta del medico convenzionato per l’assistenza medico-generica deve avvenire nei confronti della ASL, che cura la tenuta degli elenchi dei medici con i quali ha instaurato lo specifico rapporto di convenzionamento, rapporto distinto da quello di lavoro subordinato ma anche da quello del libero professionista, atteso che pur presentando caratteri di autonomia e su un piano di parità è diretto a soddisfare le finalità istituzionali del S.S.N..
La scelta da parte dell’utente del medico di base opera in tale contesto ed entro tali limiti, producendo effetti diretti nei confronti della ASL.
Alla luce di tale assetto normativo si può dunque affermare che l’assistenza medico-generica è una prestazione curativa che ogni utente che si trovi nelle condizioni obiettive stabilite dalla legge ha pieno ed incondizionato diritto di fruire nei limiti e secondo le modalità stabilite dal legislatore, cui corrisponde l’obbligo dell’ ASL di erogarlo per conto del S.S.N.
Vi e’ , pertanto, a carico della ASL un’ obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica, obbligazione il cui adempimento avviene avvalendosi del personale medico dipendente o convenzionato , il quale partecipa di questa obbligazione nella sola fase esecutiva in ragione del convenzionamento con l’ASL, adempiendo alla prestazione curativa per conto della stessa, senza che lui sia legato al paziente da alcun rapporto obbligatorio ex lege o di carattere negoziale, preesistente alla prestazione curativa.
Ne consegue, dunque, che dell’operato di detto personale la stessa Asl e’ responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c.
Articolo del: