Errore scusabile - II^ puntata
Finalmente l'Errore Scusabile viene riconosciuto, non solo implicitamente ma formalmente, con responsabilità ed in spirito di semplificazione
L’Agenzia delle Entrate dopo la vicenda riferita nell’articolo comparso su Italia Oggi il 28 dicembre 2012, ha riconosciuto, "l’Istituto dell’Errore Scusabile " non solo implicitamente, come aveva già fatto in occasione del contenzioso di cui si è narrato nello scritto di cui sopra, ma anche attraverso una circolare, precisamente la n. 27/E del 2/8/2013, affermando che il ravvedimento operoso si considera perfezionato se dal modello F24 risultano versate le sanzioni con il relativo codice tributo in proporzione all’importo complessivamente corrisposto a vario titolo; solo sull’importo non ravveduto del tributo potranno essere irrogate sanzioni ed interessi computati con decorrenza dalla data di scadenza originaria.
A proposito dell’istituto del ravvedimento operoso, c’è da dire che con la Legge di Stabilità 2015 è stata ampliata la possibilità di accedere al ravvedimento prevedendo un nuovo scenario sanzionatorio, del quale però non ci occupiamo in questi scritti.
Con la stessa circolare l’Agenzia delle Entrate, con responsabilità ed in spirito di semplificazione, è intervenuta anche su altre circostanze similari, in particolare:
1) modalità di applicazione delle sanzioni in caso di versamenti dovuti a titolo di saldo e primo acconto Irpef, Ires, ed Irap nel maggior termine di 30 giorni dalla scadenza prevista ( es: 16 luglio anziché 16 giugno) senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% ovvero con una maggiorazione inferiore a quella dovuta;
2) validità del ravvedimento operoso in caso di insufficiente versamento;
3) carenti versamenti nella definizione dell’avviso di accertamento.
Relativamente al punto 1 l’Agenzia anche in relazione al parere dell’Avvocatura di Stato del 2 luglio 2012, ha evidenziato che il versamento del tributo entro 30 giorni dalla scadenza, senza maggiorazione dello 0,40% non costituisce un tardivo versamento, ma "semplicemente" un versamento insufficiente. La maggiorazione dello 0,40% viene infatti versata congiuntamente al tributo e non con un codice apposito. Essa rappresenta il corrispettivo pagato per il vantaggio che il contribuente ritrae dalla disponibilità del denaro che spetta all’Amministrazione Finanziaria. La sanzione deve essere perciò rapportata alle somme non versate e non all’intero importo dovuto. Esempio Irpef dovuta 150 € maggiorazione 0.4% per il versamento nei successivi 30 gg dalla scadenza, totale dovuto 150,60, se per errore versa solo 140,00 l’agenzia ha titolo per irrogare la sanzione del 30% (insufficiente versamento) solo sulla differenza di euro 10,60.
Relativamente al punto 2 l’Agenzia riaffermando un principio per qualche tempo dimenticato, ha confermato la validità del ravvedimento parziale effettuato con il versamento di un importo inferiore al dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. In tal caso, ha precisato, il ravvedimento si considera perfezionato in relazione alla quota dell’imposta versata. La differenza di imposta non versata, potrà essere recuperata con l’applicazione (solo su detta differenza) delle sanzioni e interessi.
Sul punto 3 l’Ufficio ci dice che l’avviso di accertamento può essere definito mediante acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 218/1997. A fronte di un versamento inferiore al dovuto l’acquiescenza non si perfeziona e le somme non versate con le relative sanzioni in misura piena, sono iscritte a ruolo. Se l’errore commesso dal contribuente è di lieve entità tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definire amichevolmente l’accertamento, la definizione sarà considerata valida salvo l’integrazione del versamento.
Le considerazioni di cui sopra valgono anche nel caso di insufficiente versamento per la definizione delle sole sanzioni ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 472/1997.
In caso di anomalie di lieve entità per il perfezionamento dell’accertamento con adesione rimangono valide le indicazioni fornite con la Circolare 65/E/2001 che rimanda alla discrezionalità dell’Ufficio la valutazione del permanere o meno dell’effettivo interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione.
Antonio Di Paola
A proposito dell’istituto del ravvedimento operoso, c’è da dire che con la Legge di Stabilità 2015 è stata ampliata la possibilità di accedere al ravvedimento prevedendo un nuovo scenario sanzionatorio, del quale però non ci occupiamo in questi scritti.
Con la stessa circolare l’Agenzia delle Entrate, con responsabilità ed in spirito di semplificazione, è intervenuta anche su altre circostanze similari, in particolare:
1) modalità di applicazione delle sanzioni in caso di versamenti dovuti a titolo di saldo e primo acconto Irpef, Ires, ed Irap nel maggior termine di 30 giorni dalla scadenza prevista ( es: 16 luglio anziché 16 giugno) senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% ovvero con una maggiorazione inferiore a quella dovuta;
2) validità del ravvedimento operoso in caso di insufficiente versamento;
3) carenti versamenti nella definizione dell’avviso di accertamento.
Relativamente al punto 1 l’Agenzia anche in relazione al parere dell’Avvocatura di Stato del 2 luglio 2012, ha evidenziato che il versamento del tributo entro 30 giorni dalla scadenza, senza maggiorazione dello 0,40% non costituisce un tardivo versamento, ma "semplicemente" un versamento insufficiente. La maggiorazione dello 0,40% viene infatti versata congiuntamente al tributo e non con un codice apposito. Essa rappresenta il corrispettivo pagato per il vantaggio che il contribuente ritrae dalla disponibilità del denaro che spetta all’Amministrazione Finanziaria. La sanzione deve essere perciò rapportata alle somme non versate e non all’intero importo dovuto. Esempio Irpef dovuta 150 € maggiorazione 0.4% per il versamento nei successivi 30 gg dalla scadenza, totale dovuto 150,60, se per errore versa solo 140,00 l’agenzia ha titolo per irrogare la sanzione del 30% (insufficiente versamento) solo sulla differenza di euro 10,60.
Relativamente al punto 2 l’Agenzia riaffermando un principio per qualche tempo dimenticato, ha confermato la validità del ravvedimento parziale effettuato con il versamento di un importo inferiore al dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. In tal caso, ha precisato, il ravvedimento si considera perfezionato in relazione alla quota dell’imposta versata. La differenza di imposta non versata, potrà essere recuperata con l’applicazione (solo su detta differenza) delle sanzioni e interessi.
Sul punto 3 l’Ufficio ci dice che l’avviso di accertamento può essere definito mediante acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 218/1997. A fronte di un versamento inferiore al dovuto l’acquiescenza non si perfeziona e le somme non versate con le relative sanzioni in misura piena, sono iscritte a ruolo. Se l’errore commesso dal contribuente è di lieve entità tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definire amichevolmente l’accertamento, la definizione sarà considerata valida salvo l’integrazione del versamento.
Le considerazioni di cui sopra valgono anche nel caso di insufficiente versamento per la definizione delle sole sanzioni ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 472/1997.
In caso di anomalie di lieve entità per il perfezionamento dell’accertamento con adesione rimangono valide le indicazioni fornite con la Circolare 65/E/2001 che rimanda alla discrezionalità dell’Ufficio la valutazione del permanere o meno dell’effettivo interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione.
Antonio Di Paola
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