Errori macroscopici nelle segnalazioni ai S.I.C.


Talvolta Le Finanziarie commettono degli errori inescusabili nelle segnalazioni nei Sistemi d'Informazione Creditizia
Errori macroscopici nelle segnalazioni ai S.I.C.
Il grosso problema dei Sistemi d'Informazione Creditizia (Banche dati gestite da società private che operano sotto il controllo di Banca d'Italia, ove sono annotati i finanziamenti in corso, le rate corrisposte puntualmente ed anche le segnalazioni negative, relative ai mancati pagamenti di rate di finanziamento o di carte di credito o fidi; tra cui il più comunemente consultato è la "CRIF S.p.A."), è costituito dal fatto che le Società Finanziarie provvedono alle segnalazioni - specie per quanto riguarda quelle negative, inerenti cioè ai ritardi o ai mancati pagamenti - autonomamente, senza procedere ad un contraddittorio con il soggetto interessato. E' la stessa legge che prevede questa autonomia nell'effettuare le segnalazioni, proprio perchè la preventiva richiesta di un interpello al soggetto interessato determinerebbe un blocco del sistema, con conseguente compromissione della possibilità per Banche e Finanziarie di conoscere, in tempi celeri, il c.d. "merito creditizio" del soggetto che richiede un finanziamento.

La legge, pertanto, attribuisce alle Finanziarie la facoltà di provvedere alle segnalazioni di tipo negativo senza un preventivo interpello dell'interessato, a fronte però di una richiesta di particolare cautela e del rispetto delle indicazioni fornite dal Codice deontologia e Buona Condotta entrato in vigore nel gennaio 2005, che disciplina la materia delle segnalazioni nei Sistemi d'Informazione Creditizia. La Giurisprudenza ha avuto modo di specificare che l'attività di segnalazione nei S.I.C. (unitamente a quella operata prevalentemente dalle Banche nella Centrale Rischi di Banca d'Italia, per i crediti di maggiore ammontare: superiori ad € 35.000,00) rientra nelle c.d. "attività pericolose" , per cui viene richiesta all'impiegato della Finanziaria che provvede alla segnalazione (così come all'impiegato della Banca che provvede alla segnalazione nella Centrale dei Rischi) la stessa perizia richiesta, ad esempio, al chirurgo nell'effettuare un intervento particolarmente delicato. Questo proprio per la potenzialità lesiva delle segnalazioni, le quali sono capaci di determinare il danneggiamento della reputazione commerciale del soggetto segnalato negativamente che, se riveste la qualità di imprenditore, potrebbe trovarsi nella condizione di vedersi negato, da un giorno all'altro, qualunque forma di credito bancario. Altro aspetto da considerare: la forte incidenza che queste segnalazioni determinano sulla sfera della "privacy" del soggetto.

Detto questo, intendo illustrare due casi - che mi è capitato di affrontare nel'ambito della mia attività professionale - in cui è evidente la superficialità con cui la Finanziaria ha operato alla segnalazione.
1) Una signora aveva acquistato degli elettrodomestici con ricorso ad una finanziaria legata al negozio ove aveva provveduto all'acquisto. Pagava regolarmente le rate mensili tramite addebito sul conto corrente. Nessuna rata , per oltre un anno, era stata pagata in ritardo. Cambia banca e comunica, tramite raccomandata, gli estremi del nuovo conto corrente ove provvedere all'addebito. La Finanziaria non prende in carico questa comunicazione e la malcapitata (per il solo mancato pagamento di 2 rate) si è trovata segnalata negativamente al CRIF SpA. Ciò appunto per un errore grossolano di un impiegato della Finanziaria in questione. Tanto più che la malcapitata aveva attributo il mancato addebito delle rate per due mesi consecutivi ad un ordinario ritardo nel richiedere l'addebito alla nuova banca di cui era diventata correntista.
2) Un soggetto aveva richiesto un finanziamento ed aveva contestualmente (dietro espressa richiesta della Finanziaria) sottoscritto una polizza assicurativa - peraltro con una società di assicurazione strettamente collegata alla Banca ed alla Finanziaria, appartenendo Banca, Finanziaria e Società assicurativa allo stesso gruppo - che copriva, tra le altre ipotesi, l'evento determinato dall'impossibilità di pagare le rate per perdita del posto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (ossia estrema difficoltà, da parte del datore di lavoro, di pagare gli stipendi ai dipendenti e non già da cattivo rendimento del dipendente). Si verifica questo caso, perchè l'azienda ove prestava attività di lavoro subordinato il soggetto che aveva contratto il finanziamento chiude, e questa circostanza viene dimostrata tramite certificati in originale della Provincia.
Si determina un vero e proprio "rimpallo" tra Finanziaria ed Assicurazione (tanto più grottesco ove si consideri che entrambe appartengono allo stesso gruppo societario), in quanto entrambe le società richiedono gli stessi documenti (ossia certificati della Provincia che erano già stati inviati ogni mese). Quando finalmente la Finanziaria riscontra le comunicazione e riconosce (anche se in modo non esplicito) l'errore, era già decorso un anno e dunque era spirato il periodo di tempo coperto dalla polizza assicurativa. E attenzione: la Giurisprudenza, anche di Cassazione, ha più volte stabilito che i costi della polizza legati ad un mutuo o ad un finanziamento concorrono a determinate il T.A.E.G., ossia il vero ed effettivo costo sostenuto dal soggetto beneficiario di un finanziamento a fronte del denaro prestato.

In questi casi è possibile scrivere una raccomandata al CRIF S.p.A. spiegando dettagliatamente l'errore in cui è incorsa la finanziaria, ed il CRIF procederà ad un'inchesta interna interpellando la finanziaria in merito a quanto segnalato. Se viene accertato l'errore, procederà alla rettifica del dato negativo.

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di Stefano Di Salvo

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