Esame di avvocato e "segni di riconoscimento"


Come contestare l’esclusione per asseriti segni di riconoscimento nell’elaborato scritto
Esame di avvocato e "segni di riconoscimento"
Non è infrequente che un candidato all’esame di abilitazione per la professione forense venga escluso perché la Commissione ha ritenuto che nell’elaborato fossero presenti i c.d. "segni di riconoscimento". Tuttavia, nell’assenza di una definizione normativa, chiara e puntuale, di cosa debba intendersi per segno di riconoscimento, è utile individuarne il perimetro applicativo in ragione della prevalente interpretazione pretoria. In via generale, secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, i segni di riconoscimento della prova scritta devono consistere in chiare e strane apposizioni grafiche, tali da consentire a chi legge di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto. Ancora più puntualmente è stato osservato che "la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito", con la conseguenza che detta regola va intesa "nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia ‘in astratto’ ed ‘oggettivamente’ suscettibile di riconoscibilità"; questa situazione ricorre "quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto" (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102).
Facendo applicazione delle coordinate interpretative sopra richiamate, dunque, è possibile isolare alcune ipotesi in cui la giurisprudenza ha ritenuto che non sussistessero segni di riconoscimento tali da comportare la violazione della regola dell’anonimato e, quindi, della conseguente esclusione del candidato.
1) l’utilizzazione della scrittura in stampatello, pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità d'uso consentita, salvo espresso divieto nel bando, e risponde al comprensibile timore del candidato che la sua grafia in corsivo non renda ben comprensibili da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2010 n. 877);
2) è legittimo un elaborato in cui vi fossero un asterisco alla fine dell'elaborato; la prima riga, dalla seconda pagina in poi, lasciata in bianco e tutte le pagine numerate in basso a destra con numeri cerchiati; le prime due righe della prima, della terza e dell'ultima pagina lasciate in bianco; l'elaborato suddiviso in paragrafi numerati e titolati in stampatello; alcune pagine con la prima riga lasciata in bianco: tutti segni astrattamente rivelatori dell'autore e tuttavia rientranti in una nozione di normalità plausibile, siccome indice di una semplice meticolosità e diligenza redazionale (TAR Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1282);
3) l’uso di spazi vuoti nella c.d. bella copia, titolo della traccia in maiuscolo sottolineato e titolo della traccia in minuscolo sottolineato non presentano quei caratteri di anomalia sufficienti a comprovare "in modo inequivoco" l’intenzione degli autori di rendere conoscibili i propri elaborati alla commissione o a un suo componente (TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 13 marzo 2017, n. 3413);
4) Non può essere disposta l’esclusione di un concorrente da un concorso, per violazione della regola dell’anonimato delle prove scritte, nel caso in cui un candidato, nel corso di una prova scritta, sia pure in modo non ortodosso, abbia utilizzato il foglio contenente la traccia per predisporre una scaletta al fine della organizzazione della redazione del compito e tale utilizzo, se pure non auspicabile, perché foriero di possibili confusioni, non abbia assunto carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2015, n. 2917);
5) È illegittima l'esclusione dall'esame di avvocato nel caso in cui la sottocommissione abbia rinvenuto nella busta contenente lo svolgimento dell'atto giudiziario la copia fotostatica della traccia ministeriale della prova di diritto privato, in quanto ciò non è qualificabile come violazione al divieto di apposizione di segni di riconoscimento alle buste ed al loro contenuto (TAR Liguria, Sez. II, 28 luglio 2014, n. 1211).
Pertanto, nel caso in cui la Commissione dovesse escludere il candidato per l’asserita sussistenza di segni di riconoscimento, sarà necessario vagliare la legittimità della decisione, in ragione delle coordinate interpretative sopra richiamate, non sempre correttamente applicate in sede di correzione delle prove scritte.

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di Avv. Giuseppe La Rosa

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