Esame di avvocato: non basta il voto numerico


Secondo il TAR Lombardia, Milano, le prove scritte valutate unicamente con un voto numerico devono essere ricorrette da diversa commissione
Esame di avvocato: non basta il voto numerico
Con sentenza del 28 dicembre 2015, il TAR Lombardia, Milano, torna sull’annosa questione relativa alla possibilità che le prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense siano valutate unicamente mediante l’attribuzione di un voto numerico, ritenendo illegittimo il giudizio di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, nel caso in cui la motivazione sia espressa con la sola apposizione di un voto numerico, senza che sugli elaborati risultino apposti segni grafici di correzione che consentano di collegare i voti assegnati ai criteri predeterminati dalla Commissione centrale.

Il Giudice amministrativo fonda la propria decisione sull’art. 46, comma 5, primo cpv., l. 31 dicembre 2012, n. 247, secondo cui "La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti".

In particolare, sebbene "la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l’applicazione, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo
previgente".
Orbene, se le conclusioni cui giunge il Collegio sono pienamente condivisibili, lo è meno la motivazione sottesa.
Il TAR lombardo parte dall’assunto secondo cui l’art. 46, comma 5, l. 247/2012, nella parte in cui prevede l’obbligo dei commissari di annotare le osservazioni positive e negative, non trovi applicazione, giusta la norma transitoria posta dall’art. 49 l. 247/2012. Tuttavia, secondo il Collegio, l’art. 46, comma 5, cit., sarebbe comunque apprezzabile come norme interpretativa dell’intero quadro normativo previgente.

A parere di chi scrive, invece, l’art. 46, comma 5, cit. è norma vigente, non essendo stata la sua entrata in vigore posticipata dal successivo art. 49. Infatti, tale ultima norma prevede che "per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame secondo le norme previgenti".

E’ chiaro come a tale disciplina transitoria non possa certamente essere soggetta la richiamata disposizione relativa alle modalità di correzione degli elaborati. E ciò perché, è evidente come il legislatore abbia inteso limitare la disciplina transitoria solo alle nuove disposizioni che riguardano le prove scritte e orali (si v. l’art. 46, commi 1, 2 e 3 e, in particolare, la nuova individuazione delle materie su cui verte l’esame orale e il punteggio minimo conseguibile in ciascuna prova scritta) nonché le modalità di svolgimento dell’esame (si v. l’art. 46, comma 7, in ordine all’utilizzo di codici non annotati con la giurisprudenza).
Diversamente, l’art. 46, comma 5, cit., disciplinando unicamente le modalità di correzione degli elaborati (e, pertanto, né le prove scritte e orali, né le modalità di esame), non è soggetto alla disciplina transitoria posta dall’art. 49 cit., con conseguente piena applicabilità al caso che ci occupa.
In definitiva, alla luce delle ragioni espresse dalla richiamata pronuncia del TAR Milano e delle ulteriori ragioni sopra articolate sembra finalmente delinearsi un chiaro obbligo di motivazione del voto numerico (almeno attraverso le annotazioni positive e negative) che consentano ai candidati di comprendere le ragioni della valutazione e la cui violazione comporta la illegittimità del giudizio negativo e il conseguente obbligo di ricorrezione delle prove.

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di Avv. Giuseppe La Rosa

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