Esclusi dal passivo gli interessi moratori sia ante che post fallimento


Esclusi dal passivo gli interessi moratori maturati sia ante che post fallimento, anche in possesso di decreto ingiuntivo
Esclusi dal passivo gli interessi moratori sia ante che post fallimento

Un Decreto del Tribunale di Vicenza (e specificatamente il Decreto n. 7919 del 10.9.2019) esclude il riconoscimento degli interessi moratori commerciali sia per il periodo antecedente che per quello successivo all'apertura del fallimento, anche se il creditore è in possesso di un decreto ingiuntivo definitivo.

Il provvedimento in commento, reso all’esito di giudizio di opposizione allo stato passivo, ha avuto modo di chiarire quale sia la normativa da applicare in materia di interessi anche nell’ipotesi in cui il creditore abbia ottenuto, ante fallimento, un decreto ingiuntivo per la riscossione degli interessi moratori commerciali nei confronti di un debitore che successivamente sia stato sottoposto a procedura concorsuale.

L’analisi dei giudici di merito vicentini parte dalla disciplina del D.Lgs. n. 231/2002 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), nella quale l’art. 1, comma 2, lett. a), recita testualmente che “Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”.
 
Nel caso in questione, la parte ricorrente richiedeva l’ammissione allo stato passivo di interessi moratori commerciali maturati anteriormente alla data del fallimento, ritenuti dovuti in quanto contrattualmente convenuti.

Preliminarmente, il Tribunale sostiene, richiamando appunto il D.lgs. 231/02 che se la norma citata intendesse riferirsi agli interessi maturati dopo il fallimento, “essa non avrebbe senso, poiché già così dispone l’art. 55 l.f.” (Legge fallimentare).

Quindi, l’art. 1 del D.Lgs n. 231/2002 può avere valenza applicativa solo se riferito agli interessi già maturati alla data del fallimento, in quanto finalizzato di per sé a dissuadere il debitore a pagare in ritardo; non si giustifica invece nei confronti della massa se non come immotivato privilegio in favore di un unico creditore.

I giudici di merito, sul punto, sottolineano inoltre che l’esclusione dell’applicazione dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs citato per i debiti oggetto di procedure concorsuali “ha valenza oggettiva, e si riferisce alle procedure concorsuali aperte a carico del debitore, a prescindere dal titolo della pretesa creditoria: pertanto, anche nel caso in cui il creditore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo definitivo a suo favore, che preveda l’ingiunzione di pagare gli interessi con le modalità di cui al D.lgs. cit., la pretesa per gli interessi trova pur sempre un limite oggettivo di legge quando venga esercitata nei confronti di una procedura concorsuale; fermo restando il giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore tornato successivamente in bonis o di altri eventuali terzi condebitori (es. fideiussore)”.

In alte parole, il decreto ingiuntivo definitivo non estende la sua efficacia, per la parte relativa agli interessi previsti dal D.lgs. n. 231/02, alle procedure concorsuali, in virtù di una precisa disposizione di legge, la quale si applica a prescindere dal titolo (convenzionale o giudiziale) della pretesa creditoria.

Tale principio è ritenuto applicabile sia agli interessi scaduti prima della apertura della procedura concorsuale, sia a quelli che maturano dopo, in quanto la norma oggetto di disamina usa l’espressione “debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”, e quindi si applica a tutti i crediti sorti nei confronti di un debitore fallito, anche privilegiati, prima e dopo la dichiarazione di fallimento, considerato, da un lato, che la disciplina degli interessi in ambito fallimentare è esaustivamente contenuta negli artt. 54 e 55 l.f, ed è volta ad assicurare indistintamente la par condicio omnium creditorum, e, dall’altro lato, che, comunque, nel corso della procedura fallimentare non si può configurare una responsabilità per ritardo nel pagamento a carico del debitore fallito.

La voluntas legis è pertanto identificata con la finalità di evitare che le norme sulla lotta ai pagamenti eseguiti in ritardo possano incidere sulla disciplina del concorso fra i creditori ammessi al passivo del fallimento e ciò sia con riferimento alla fase posteriore all’avvenuto accertamento del credito, sia, e necessariamente, con riferimento a quella, anteriore, della verifica al passivo.

Oltre alla necessità di tutelare la par condicio creditorum, l’esclusione degli interessi moratori maturati sia ante che post apertura del fallimento ha, in aggiunta, un’altra ragione giustificativa: la terzietà del curatore fallimentare, il quale non era in carica quando si è formato il titolo, e dunque non poteva far valere la norma di esenzione per farne escludere l’applicazione al fallimento.

Da ciò discende che “il titolo esecutivo rende indiscutibile la pretesa per il debitore ed i coobbligati, ma non per il terzo curatore, espressamente esentato. Dunque, se un senso deve avere, la norma deve operare con o senza titolo esecutivo”.

In conclusione, l’obbligazione sorta nei confronti di un debitore poi sottoposto a procedura concorsuale non è più soggetta alla disciplina del D.lgs. 231/02, ma alla Legge Fallimentare. Conseguentemente, la natura del debito muta, proprio a fronte del passaggio di normativa applicabile, e gli eventuali interessi moratori maturati anteriormente al fallimento non possono essere insinuati allo stato passivo per espressa esclusione legislative fondata sui principi di non discriminazione tra i creditori e della terzietà del curatore fallimentare.

Resta fermo tuttavia che il creditore in possesso di un decreto ingiuntivo definitivo ottenuto anteriormente al fallimento che gli riconosca gli interessi secondo il tasso di mora commerciale, può far vale il suddetto titolo nei confronti del debitore tornato successivamente in bonis (ovvero ritornato solvibile), oppure nei confronti di altri, eventuali terzi condebitori.

 

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di Avv. Ketty Gaiotto

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