Esclusi dall’equa riparazione…non sempre è davvero equo


Secondo il Tribunale di Roma, nei casi esaminati, l'equa riparazione deve essere riconosciuta ai danneggiati e ai loro eredi, ingiustamente esclusi
Esclusi dall’equa riparazione…non sempre è davvero equo

Come probabilmente molti sapranno (sono state circa 6.500 le domande esaminate dal Ministero della Salute) , l’art. 27 bis del DL n. 90/2014, convertito in l.n.114/2014, riconosce a titolo di equa riparazione, in “un’unica soluzione”, la somma  di  € 100.000,00 ai danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e di € 20.000 ai danneggiati da vaccinazione obbligatoria, nonché ai loro aventi causa in caso di decesso, che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro la data del 19 gennaio 2010.

Tale somma è concessa previa verifica del possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale del 28 aprile 2009, n. 132 e, quindi, l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella  A  annessa  al  DPR n. 834/81 e l'esistenza  del  nesso  causale tra il danno e la trasfusione con  sangue infetto o la somministrazione   di   emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria; è richiesta, altresì, la formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi  comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.

Tale procedura, il cui termine finale era originariamente fissato per il 31.12.2017, si è sostanzialmente conclusa nello scorso anno 2019.

Quindi, con il dichiarato intento di definire le controversie conseguenti alle note questioni delle patologie contratte a seguito di trasfusioni di sangue o somministrazioni di emoderivati infetti o di vaccinazione obbligatoria (v. anche sentenza della CEDU del 14.01.2016 sul ricorso n. 68060/12, D.A. + altri c. Italia), il legislatore ha voluto riconoscere tale beneficio ai danneggiati o ai loro eredi in caso di decesso, previa un’attività del Ministero della Salute limitata, esclusivamente, alla verifica dell’esistenza dei presupposti sopra indicati.

Ebbene, nell’espletamento di tale attività di mera verifica, il Ministero della Salute avrebbe dovuto riconoscere detto beneficio, rispettando la ratio di tale norma e, quindi, in linea con quanto ufficialmente dichiarato dal dott. Vito De Filippo, sottosegretario dell’epoca di detto Dicastero, in un’intervista pubblicata sul sito internet del Ministero della Salute in data 29.10.2014, riconoscendo “il dovuto sostegno a quanti hanno patito danni…secondo equità e diritto ma senza badare a date, tempi legali o possibili cavilli".

Tuttavia il Ministero della Salute con un’interpretazione poco corretta della citata norma, in diversi casi, ingiustamente e “cavillosamente”, non ha ammesso al beneficio dell’equa riparazione:

a) soggetti cui era stata riconosciuta una patologia ascrivibile a categoria, sebbene non titolari di indennizzo l.210/92 (stante la favorevole evoluzione dell’originaria patologia contratta per via trasfusionale);

b) soggetti eredi di danneggiati deceduti a causa della patologia contratta per via trasfusionale, cui non era stata riconosciuta, in via amministrativa, l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al DPR n. 834/81 (avendo l’erede inoltrato solo domanda di assegno una tantum ex art. 2 comma 3 l.n..210/92, dopo il decesso del congiunto);

c) soggetti eredi di danneggiati deceduti, che avevano ricevuto, iure proprio, un risarcimento superiore all’importo di € 100.000,00 sopra indicato, ma nulla iure hereditatis (ad ex. per dichiarata intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria da essi azionata).

La non corretta applicazione della citata normativa da parte del Ministero della Salute è stata riconosciuta dal Tribunale di Roma Sez. Lavoro che, dopo avere preliminarmente affermato la propria giurisdizione e competenza, con tre diverse sentenze pubblicate nel mese di luglio 2020, ha concesso il beneficio dell’equa riparazione nei tre diversi casi sopra citati.

Pertanto, pur trattandosi, allo stato, di unici precedenti giurisprudenziali, non ancora passati in giudicato, si deve ragionevolmente ritenere che vi sia una concreta possibilità di “riaprire” la procedura dell’equa riparazione per tutti i soggetti danneggiati o i loro aventi causa che ne siano stati ingiustamente esclusi.

 

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di Avv. Samuele Scalise

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