Esclusione da IRAP anche con un dipendente


La Corte di Cassazione ha stabilito che manca l'autonoma organizzazione, e quindi vi è esclusione dall'IRAP, anche in presenza di un dipendente
Esclusione da IRAP anche con un dipendente
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 9451 del 10/5/2016, ha affermato che non è idoneo a configurare un’attività autonomamente organizzata l'avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.

Quindi il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
In assenza di autonoma organizzazione il contribuente non è assoggettato al pagamento dell’IRAP.

Si rammenta che l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

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di dott. Stefano Bonaldo

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